Spese di lite non simboliche e soglie tariffarie minime (Cons. Stato n. 2738 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma non consente di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. La quantificazione deve muoversi entro le soglie minime percentuali fissate dai parametri tabellari, la cui inderogabilità risponde all’esigenza di superare l’incertezza applicativa e di limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudicante. Il giudice amministrativo è tenuto a motivare la statuizione sulle spese solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. La motivazione che richiama la serialità del contenzioso e l’assenza di profili di complessità non è apodittica e non è censurabile sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione.
Il Fatto
Gli appellanti hanno proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Genova, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad attribuire le carte elettroniche del docente, con accredito di importi economici da utilizzare esclusivamente tramite la piattaforma dedicata per attività formative.
Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’amministrazione non aveva costituito le carte, qualificando gli appellanti l’obbligo come attività infungibile. Il TAR ha accolto il ricorso e nominato il Commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza, liquidando le spese in euro 500,00 con distrazione al difensore antistatario. L’appello investe esclusivamente la statuizione sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il principio per cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024). La quantificazione del compenso resta espressione di potere discrezionale, ma è salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023).
Sul piano dei valori tabellari, la Sezione richiama il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di decreto ministeriale di modifica del D.M. n. 55/2014. Il parere chiarisce che le modifiche erano dirette a superare l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale, e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice individuando soglie minime percentuali di riduzione non superabili.
La Sezione Consultiva ha rimarcato la necessità di esplicitare meglio l’inderogabilità dei minimi, evitando il ricorso, negli artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, del D.M. n. 55/2014, alla locuzione “di regola”, ed ha escluso che l’obiettivo dei minimi inderogabili contrasti con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea n. 427 del 23 novembre 2017.
Su queste basi il Collegio ritiene non corretta la quantificazione operata dal primo giudice, perché inferiore ai valori tariffari approvati con il D.M. n. 147/2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, anche tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del medesimo decreto. Il Collegio esclude però che la motivazione del TAR sia apodittica: il contenzioso era oggettivamente privo di profili di complessità e seriale, stanti i numerosi analoghi precedenti.
L’appello è pertanto accolto e la sentenza riformata, con determinazione in euro 800,00 dell’equa liquidazione delle spese di primo grado, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 300,00, assumendo a riferimento l’importo liquidato di 800 euro.
Nota della Redazione
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