Corso quadriennale allievi commissari: natura formativa e no computo anzianità (Cons. Stato n. 2741 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il periodo di frequenza del corso quadriennale per allievi aspiranti vice commissario di Polizia, istituito dall’art. 6 del d.P.R. n. 341/1982, non integra un rapporto di servizio, ma un rapporto di formazione in prova finalizzato all’istruzione e al completamento della selezione. L’immissione nel ruolo dei commissari avviene solo con il positivo superamento dell’esame finale e la conseguente nomina in prova. Gli indici invocati dagli appellanti — concorso di accesso, nomina ad allievo, doveri disciplinari, trattamento economico proporzionale, pensione privilegiata per infortunio — non sono idonei a dimostrare la costituzione anticipata del rapporto. Il trattamento economico corrisposto non costituisce corrispettivo di una prestazione lavorativa, difettando il sinallagma. È pertanto legittimo il diniego del computo del corso ai fini dell’anzianità di servizio e previdenziali, non essendo ravvisabile alcuna disparità di trattamento rispetto agli allievi già in servizio collocati in aspettativa.
Il Fatto
Gli appellanti, appartenenti ai ruoli direttivi della Polizia di Stato, avevano chiesto il computo del corso quadriennale per allievo aspirante vice commissario, frequentato presso l’Istituto Superiore di Polizia, ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento pensionistico. Avevano impugnato la nota con cui il Ministero dell’Interno aveva respinto la diffida al computo.
Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, aveva respinto il ricorso richiamando la giurisprudenza secondo cui all’allievo non può riconoscersi lo stato di dipendente pubblico durante la frequenza del corso. Da qui l’appello, articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Sezione Sesta ricostruisce il quadro normativo del d.P.R. n. 341/1982 e della legge n. 121/1981, rilevando che l’ammissione al corso, pur a seguito di concorso per esami, dava luogo a un rapporto di formazione in prova dedicato all’istruzione e alla preparazione professionale, non già a un rapporto di servizio. L’immissione in ruolo si perfezionava solo con il superamento dell’esame finale di cui all’art. 14 e la nomina in prova nel ruolo dei commissari.
Il Collegio esamina gli indici addotti e li ritiene non dirimenti. Il concorso era diretto a selezionare corsisti da formare, non a instaurare subito un rapporto di servizio; la “nomina” ad allievo riguardava i vincitori del concorso finalizzato alla frequenza. La previsione sull’adempimento degli obblighi di leva non equipara il corso al servizio sotto il profilo previdenziale. Le trattenute operate sul trattamento economico erano di carattere solo assistenziale, non previdenziale e contributivo, a conferma della natura formativa.
La disciplina delle dimissioni, il potere sanzionatorio e la pensione privilegiata per infortunio non rivelano un rapporto di servizio: quest’ultima ha natura assicurativa, di indennizzo per l’infortunio subito. L’obbligo quinquennale di permanenza deriva dal superamento dell’esame finale, dopo la maturazione dei requisiti per l’immissione in ruolo. Il trattamento economico, infine, è reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917/1986, non corrispettivo di una contro-prestazione.
Quanto all’equi-ordinazione tra forze di polizia, la Sezione ribadisce che essa ha natura tendenziale e programmatica e non impone una disciplina perfettamente speculare. La questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., è dichiarata manifestamente infondata, non sussistendo identità di situazioni rispetto agli allievi già in servizio e in aspettativa. Quanto alla direttiva 2003/88/CE, difettano rilevanza e fondatezza: la nozione di orario di lavoro vale per la formazione imposta in costanza di rapporto già costituito, non per quello da instaurare. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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