Costi manodopera ribassabili solo con verifica di anomalia (TAR Toscana n. 120 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
I costi della manodopera, pur scorporati dall’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023, sono assoggettabili a ribasso. La norma consente all’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Ne consegue che il concorrente il quale ribassi il costo del personale non è escluso dalla gara, ma la sua offerta è sottoposta alla verifica di anomalia, ove deve provare l’efficienza organizzativa e il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili. Lo scorporo imposto dalla legge delega risponde a una finalità di tutela rafforzata del lavoratore e non determina l’intoccabilità dei costi come stimati dalla stazione appaltante. Le valutazioni di congruità dell’offerta, di carattere globale e sintetico, sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo i profili di manifesta illogicità.
Il Fatto
Il Comune di Buggiano affidava alla SUA della Provincia di Pistoia una gara per il servizio di refezione scolastica, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Gli atti di gara quantificavano i costi della manodopera e ne disponevano lo scorporo dall’importo soggetto a ribasso, ammettendo la prova di una più efficiente organizzazione aziendale.
All’esito della procedura risultava prima classificata una società con un ribasso dello 0,19%, la cui offerta indicava un costo del personale inferiore alla stima della stazione appaltante. Esperita la verifica di anomalia e ritenute congrue le giustificazioni, la Provincia aggiudicava l’appalto. La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione, deducendo l’inderogabilità del divieto di ribasso sui costi della manodopera, vizi dell’offerta tecnica, erronea attribuzione dei punteggi premiali e incongruenza dell’offerta, chiedendo in via subordinata la rimessione alla Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il nodo interpretativo dell’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023. La lettura sistematica con l’art. 108, comma 9 — che impone di indicare i costi della manodopera a pena di esclusione — e con l’art. 110, comma 1 — che include i medesimi costi tra gli elementi della verifica di anomalia — convince il Collegio che il legislatore non abbia inteso renderli fissi e invariabili. Diversamente, l’obbligo di dichiararli e la loro rilevanza ai fini dell’anomalia sarebbero privi di senso.
Il TAR valorizza il periodo finale della disposizione, che fa salva la prova della più efficiente organizzazione aziendale, e richiama Cons. Stato, sez. V, n. 5665 del 2023, secondo cui una clausola che imponga il divieto di ribasso sui costi di manodopera contrasta con il principio di libera concorrenza. A conferma, il Collegio cita il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2154 del 19 luglio 2023 e la delibera ANAC n. 528 del 15 novembre 2023, nonché il bando tipo n. 1/2023, che ammettono il ribasso purché giustificato e verificato.
Respinta la tesi dell’inderogabilità assoluta, il Tribunale esclude l’eccesso di delega: l’art. 1, comma 2, lett. t), legge n. 78/2022 impone lo scorporo, cioè la separata quantificazione, non l’intoccabilità dei costi. La questione di legittimità costituzionale è pertanto infondata, restando salva la tutela dei minimi salariali. Nel caso concreto le giustificazioni dell’aggiudicataria non sono state specificamente contestate, con la conseguenza che il motivo è respinto.
Quanto all’offerta tecnica, il Collegio ritiene che l’organico complessivo proposto — con monte ore superiore a quello richiesto dal Capitolato — assorba la mancata indicazione nominativa dell’aiuto cuoco. Sul sub-criterio A.3, i prodotti ortofrutticoli erano già oggetto di standard minimi o di valutazione nel criterio A.2, onde i punteggi non erano cumulabili.
Da ultimo, il motivo sull’anomalia è dichiarato inammissibile: la ricorrente ha contestato singole voci di costo senza dedurre la complessiva insostenibilità dell’offerta, incidendo in valutazioni di merito riservate alla stazione appaltante, secondo il principio del giudizio globale e sintetico. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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