Costi manodopera scorporati dal ribasso e offerta immodificabile (TAR Calabria n. 1358 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di servizi, ai sensi dell’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023, i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, pur concorrendo a determinare la base d’asta. Il ribasso offerto si applica pertanto al solo importo dei servizi al netto di tali costi. Ove l’operatore economico indichi i costi della manodopera in misura pari a quelli determinati dalla stazione appaltante, senza ribassarli, la stazione appaltante non può applicare il ribasso su di essi, dovendo ricercare l’effettiva volontà dell’offerente e, in caso di dubbio, richiedere chiarimenti ai sensi dell’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. L’offerta che ribassi i costi della manodopera non è esclusa, ma è soggetta a verifica di anomalia, ove l’operatore deve dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il Fatto

La società ricorrente ha partecipato alla procedura aperta indetta dalla Provincia di Vibo Valentia, quale stazione unica appaltante per conto del Comune di Ricadi, per l’affidamento del servizio integrato di gestione degli impianti di depurazione. Nell’offerta economica ha indicato un ribasso del 37,95% e ha esposto i costi della manodopera in misura pari a quelli fissati dalla stazione appaltante, dichiarando di non assoggettarli a ribasso.

All’esito della verifica di congruità, la commissione ha proposto l’aggiudicazione in favore della ricorrente; con determinazione del Segretario Generale la stazione appaltante ha aggiudicato l’appalto per un importo complessivo inferiore a quello risultante dall’offerta, applicando il ribasso anche ai costi della manodopera. La società ha impugnato l’aggiudicazione dolendosi dell’errata determinazione dell’importo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina l’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023, che distingue l’importo posto a base di gara dall’importo assoggettato al ribasso. Da tale distinzione discende che i costi della manodopera, pur concorrendo alla base d’asta, vanno scorporati dall’importo ribassabile. Il Tribunale aderisce all’interpretazione secondo cui, nella disciplina del nuovo codice, gli oneri della manodopera non sono direttamente ribassabili, diversamente da quanto avveniva nel previgente d.lgs. n. 50/2016, e richiama il proprio precedente TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 119 del 2024.

La Corte precisa che l’offerta che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera non è esclusa dalla gara, ma è soggetta a verifica di anomalia, nella quale l’operatore deve dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Richiama sul punto TAR Sicilia, Catania, n. 738 del 2025 e Cons. Stato, sez. V, n. 9254 del 2024: i costi della manodopera, anche se inseriti nella medesima base d’asta, vanno espunti dal calcolo del ribasso, di guisa che, se ribassati, la dichiarazione deve essere espressa autonomamente e giustificata.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che il bando ha incluso i costi della manodopera nell’importo a base di gara ma ha espressamente previsto il loro scorporo dall’importo assoggettato al ribasso, e che l’art. 17 del disciplinare ha ribadito la non ribassabilità dei costi. La ricorrente, nel modello di offerta economica, ha indicato i costi della manodopera in misura pari a quelli previsti dagli atti di gara e ha confermato nelle giustificazioni la volontà di applicare il ribasso al solo importo del servizio.

Da tali indicazioni univoche risultava che il ribasso non era stato operato sui costi della manodopera. La stazione appaltante, invece, ha applicato il ribasso anche a tali costi, omettendo di ricercare l’effettiva volontà dell’offerente, in coerenza con i principi del risultato e della fiducia. In presenza di dubbi sull’effettiva portata dell’offerta, avrebbe potuto richiedere chiarimenti ai sensi dell’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023.

Il ricorso è pertanto accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati nella parte in cui determinano in una somma inferiore l’offerta della ricorrente, ferme restando le ulteriori valutazioni dell’amministrazione, incluso l’eventuale impatto del ricalcolo sull’aggiudicazione. Le spese sono compensate, salvo il rimborso del contributo unificato a carico della Provincia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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