Confisca prezzo non versato senza solidarietà tra corrotto e corruttore (Cass. pen. Sez. 2 n. 18868 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel reato di corruzione, la confisca per equivalente di cui all’art. 322ter, comma 1, cod. pen., nei confronti del pubblico ufficiale, può essere disposta esclusivamente per il denaro o le utilità effettivamente percepiti quale prezzo del reato, non anche per quelli meramente promessi, difettando in tal caso il presupposto della disponibilità e risultando l’ablazione irrispettosa del principio di determinatezza. Le utilità promesse dal corruttore vengono, invece, in rilievo ai sensi dell’art. 322ter, comma 2, cod. pen. solo come parametro per la quantificazione del profitto dal medesimo conseguito, essendo lecito ricorrere a tale clausola sussidiaria laddove l’an del profitto sia certo ma il quantum sia di difficile determinazione. Tra corrotto e corruttore, che rispondono di reati diversi, non sussiste alcuna solidarietà passiva che legittimi la confisca dell’intero controvalore a carico di ciascuno, essendo il principio solidaristico proprio del concorso di persone nel medesimo reato e dovendo la confisca essere parametrata al profitto o prezzo effettivamente ascrivibile a ciascun concorrente.
Il Fatto
I ricorrenti, un magistrato e un privato, erano stati condannati, in esito a giudizio di rinvio, per una complessa vicenda di corruzione in atti giudiziari concernente la promessa di somme di denaro per l’adozione di provvedimenti favorevoli in un procedimento penale. La Corte di appello aveva rideterminato la pena per il magistrato e, applicando il cosiddetto principio solidaristico, aveva disposto la confisca di ingenti importi a carico di entrambi, quantificando il profitto del corruttore in una somma comprensiva di quanto promesso e di quanto garantito da un assegno mai consegnato, e includendo nella somma confiscabile al corrotto anche utilità solo promesse e non materialmente ricevute.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, esaminando i ricorsi, ha preliminarmente precisato la nozione di profitto del reato di corruzione, sottolineando come esso possa consistere in un qualsiasi vantaggio economicamente valutabile, anche di natura soggettiva, quale la mera disponibilità del pubblico ufficiale a mettersi al servizio degli interessi del privato. In tali casi, ove l’an del profitto sia certo ma il quantum risulti di difficile determinazione, è legittimo fare ricorso alla clausola sussidiaria dell’art. 322ter, comma 2, cod. pen., quantificando il profitto in misura non inferiore alle utilità date o promesse dallo stesso corruttore.
Tale principio è stato applicato alla posizione del corruttore, la cui doglianza circa l’assenza di un concreto vantaggio per il mancato conseguimento degli scopi è stata respinta: il provvedimento favorevole ottenuto, sebbene non sfociato nella materiale restituzione dei beni per la presenza di altri vincoli, costituiva pur sempre un’utilità. La Corte ha, invece, accolto il motivo concernente la duplicazione del quantum confiscabile, escludendo che l’importo di un assegno emesso a scopo di garanzia potesse sommarsi alla promessa originaria che era volto a garantire, rideterminando il profitto confiscabile al corruttore.
Quanto alla posizione del pubblico ufficiale, la Corte ha affermato un principio di particolare rilievo: la confisca nei suoi confronti può avere ad oggetto esclusivamente il prezzo del reato, ossia il denaro o le utilità effettivamente percepiti, e non anche quelli meramente promessi, non essendo consentita l’ablazione per equivalente di altre sue disponibilità in assenza di una concreta percezione. Nel caso di specie, la sentenza impugnata era incorsa nell’errore di sommare somme effettivamente versate a somme solo promesse, sovrapponendo impropriamente le posizioni di corrotto e corruttore e applicando una non prevista forma di responsabilità solidale, del tutto estranea alla disciplina dell’art. 322ter cod. pen.
Da ultimo, è stata ritenuta infondata la censura in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i giudici di merito congruamente motivato l’aumento per la continuazione, ancorato a una valutazione di gravità del fatto concreto e non del solo titolo astratto di reato, nel pieno rispetto dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
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Nota della Redazione
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