Emersione: la mancata segnalazione del rapporto non è causa di nullità (TAR Emilia-Romagna n. 48 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata segnalazione del rapporto di lavoro all’INPS o al Centro per l’Impiego non costituisce causa ostativa alla procedura di emersione né motivo di nullità del contratto di lavoro. Le cause ostative alla regolarizzazione previste dalla disciplina speciale sono tassative e non contemplano tale adempimento. L’omessa comunicazione è inadempimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro e non può pregiudicare il lavoratore straniero. Il descritto deficit informativo, collocandosi dopo il perfezionamento del contratto, non integra alcun vizio genetico, non essendo configurabili nel nostro ordinamento motivi di nullità sopravvenuta.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino marocchino, in qualità di datore di lavoro ha attivato la procedura di emersione di cui all’art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020 in favore di un lavoratore straniero, sottoscrivendo il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico Immigrazione il 1° luglio 2021.

Con provvedimento del 7 giugno 2022 la Prefettura di Piacenza ha disposto la revoca dell’emersione e del correlato permesso temporaneo di soggiorno, sul presupposto della asserita nullità del contratto di lavoro domestico, non risultando il rapporto nella banca dati del Centro per l’Impiego. Datore di lavoro e lavoratore hanno impugnato l’atto davanti al TAR, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale e il difetto di istruttoria, per essere la comunicazione del rapporto oggetto di denunzia all’INPS e non al Centro per l’Impiego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo fondato e assorbente il motivo relativo alla insussistenza di un obbligo di denuncia del rapporto a carico del datore di lavoro. La disciplina di settore — l’art. 103 D.L. n. 34/2020 e il D.M. 27 maggio 2020 — è stata esaminata unitamente alla circolare congiunta del 24 luglio 2020, ritenuta priva di valore normativo.

Il primo argomento è di carattere sistematico. La normativa sull’emersione ha natura speciale, data la finalità di sanatoria, ed è perciò soggetta a stretta interpretazione. Le cause ostative alla regolarizzazione sono tassative e non includono l’omessa segnalazione del rapporto lavorativo all’INPS o al Centro per l’Impiego. Il Collegio ha richiamato sul punto TAR Campania Napoli, sez. VI, n. 2610 del 2022, TAR Emilia-Romagna Parma n. 302 del 2022 e TAR Emilia-Romagna Bologna, sez. I, n. 82 del 2023.

Il secondo argomento riguarda l’imputabilità dell’inadempimento. Secondo Cons. Stato, sez. III, n. 2448 del 2023 e Cons. Stato, sez. III, n. 6753 del 2022, l’omesso versamento dei contributi e l’assenza di dichiarazioni fiscali non fondano ex se un giudizio di fittizietà del rapporto. Tale inadempimento è imputabile solo al datore di lavoro. La stessa logica vale nelle procedure di emersione, dove gli inadempimenti non imputabili al lavoratore straniero non possono pregiudicarne la legittima aspettativa alla regolarizzazione (TAR Abruzzo Pescara n. 398 del 2015).

Il terzo argomento esclude la nullità del contratto. Il deficit informativo costituisce comportamento successivo al momento genetico del perfezionamento e non attiene a vizi esistenti ab origine. Richiamando Cass. civ., sez. VI, n. 791 del 2015 e Cass. civ. n. 21 del 2006, il TAR ha escluso la configurabilità di motivi di nullità sopravvenuta. Il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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