Il debito tributario contestato e sub iudice rileva nel computo della soglia dimensionale ex art. 2 CCII (Cass. civ. Sez. 1 n. 20240 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il computo dell’indebitamento rilevante ai fini del requisito dimensionale di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), CCII deve comprendere anche i debiti contestati, in tutto o in parte, e ancora sub iudice. La circostanza che sia stata disposta la sospensione dell’esecuzione dell’avviso di accertamento non esclude il debito erariale dalla valutazione della soglia. Il provvedimento di rigetto dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale è privo di attitudine al giudicato, sicché è sempre consentita la reiterazione dell’istanza. Nel giudizio di legittimità, l’inammissibilità di un motivo di ricorso per vizio di attività non può essere dedotta come omessa motivazione.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Torino ha rigettato il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale di una società su istanza del Pubblico Ministero, a sua volta investito da una segnalazione di insolvenza del Giudice dell’Esecuzione. La società e il suo socio unico hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi, contestando tra l’altro la sussistenza del requisito dimensionale, la valutazione dello stato di insolvenza e la violazione del contraddittorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento per cui il provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento è privo di attitudine al giudicato, rendendo sempre possibile la reiterazione dell’istanza di apertura della procedura concorsuale, indipendentemente dalla ragione del precedente rigetto.

In merito al computo dell’indebitamento, la Corte ha ribadito che la valutazione dell’esposizione complessiva dell’imprenditore non può limitarsi ai debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma deve includere anche quelli contestati e ancora sub iudice. Tanto più che la società non aveva fornito evidenza contabile del debito erariale, appostando l’importo nella voce “fondi rischi e oneri” di cui all’art. 2424 c.c.. La sentenza di secondo grado di annullamento dell’avviso di accertamento, prodotta solo in sede di memoria, non risultava passata in giudicato e non poteva essere valutata in cassazione, dove è ammessa la produzione di documenti nuovi solo se attengono alla nullità della sentenza, all’ammissibilità del ricorso o al maturare di un successivo giudicato.

Con riferimento allo stato di insolvenza, la Corte ha precisato che, trattandosi di società in liquidazione, il parametro da utilizzare è quello della differenza tra attivo e passivo patrimoniale, accertando che il patrimonio sociale non consenta di assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori. Le circostanze valorizzate dalla Corte territoriale, quali il pagamento parziale di un debito effettuato da un soggetto terzo e la mancata prestazione della fideiussione cui era subordinata la sospensione dell’avviso di accertamento fiscale, sono state ritenute sintomatiche dell’insolvenza.

La Corte ha infine dichiarato inammissibili i motivi di ricorso che denunciavano vizi di attività come omessa motivazione, nonché quelli che non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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