Il credito per spese di lite soddisfatto con l’ottemperanza ma senza astreinte (TAR Lazio n. 1064 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il credito vantato dal difensore per le spese di lite liquidate in una sentenza passata in giudicato è assistito dalle garanzie proprie del rapporto professionale e trova titolo nel solo provvedimento del giudice: la sua esecuzione può essere richiesta con il rito dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Tuttavia la sanzione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non si applica a tale obbligazione, per ragioni di equità sostanziale, atteso che il credito discende occasionalmente dall’accoglimento del contenzioso ed è tutelato da una variegata serie di rimedi. Il giudice amministrativo, accertato il mancato pagamento e il decorso del termine dilatorio, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Cassino, Sez. lavoro, la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in proprio favore, oltre al rimborso del contributo unificato. La sentenza n. 972/2024, notificata a fini esecutivi, era passata in giudicato senza che l’amministrazione provvedesse al pagamento.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione entro un termine definito, la nomina del commissario ad acta in caso di inottemperanza e la fissazione della somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato e che sono decorsi i 120 giorni dalla notifica del titolo, con conseguente rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. L’amministrazione non ha provato di avere adempiuto all’obbligazione di pagamento.

In ragione di ciò, il ricorso è accolto e viene ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con pagamento in favore del ricorrente delle somme liquidate. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento viene nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, che provvederà entro i successivi sessanta giorni.

La parte più significativa della decisione riguarda la domanda di astreinte. Il Collegio osserva che l’obbligazione derivante dalla condanna alle spese di lite trova titolo nel solo provvedimento del giudice ed è qualificata come competenza di natura professionale per l’attività processuale dei difensori. Tale obbligazione è legata solo occasionalmente all’accoglimento di quello specifico contenzioso, potendo discendere da qualsiasi altra azione giudiziaria.

Il credito è inoltre assistito da una variegata serie di garanzie poste a tutela del difensore della parte vincitrice e dalla possibilità di rivalsa nei confronti del proprio rappresentato. Alla stregua del chiaro disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio ritiene pertanto che per ragioni di equità sostanziale la sanzione da ritardo non sia applicabile a tale tipo di obbligazione.

Il dispositivo assegna il termine per l’esecuzione, nomina il commissario ad acta con compenso liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio, condanna l’amministrazione alle spese del giudizio liquidate in euro 500,00 oltre accessori, e respinge la domanda di astreinte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *