Concorso ADSP-MAC: discrezionalità del bando e insindacabilità del merito tecnico (TAR Marche n. 677 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella formulazione delle clausole del bando e nella individuazione dei titoli valutabili; tali scelte attengono al merito dell’azione amministrativa e sfuggono al sindacato di legittimità, salvo palese arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza. Il conflitto di interessi dei componenti della commissione esaminatrice non si presume, ma deve essere allegato e provato in concreto, valutando il pregiudizio all’interesse pubblico. La competenza dei commissari si apprezza con riferimento alla commissione nel suo complesso e non alla singola materia d’esame, sicché l’appartenenza alla pubblica amministrazione e il superamento di pubblici concorsi costituiscono garanzia sufficiente per la valutazione delle prove di inglese e informatica. La verifica dei requisiti di ammissione demandata al RUP costituisce attività istruttoria e vincolata, non valutativa, e non integra alcuna ipotesi di astensione ex art. 51 cod. proc. civ..
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami bandito dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale per l’assunzione di un dirigente a tempo determinato, da destinare alla Direzione demanio, imprese e lavoro portuale. L’incarico era ricoperto ad interim dalla controinteressata, funzionaria interna dell’Ente, la quale ha partecipato alla selezione ed è risultata vincitrice; il ricorrente si è collocato al secondo posto della graduatoria finale.
Con ricorso e successivi motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato la graduatoria, i verbali della commissione, quelli del RUP, il bando e la nomina della commissione. Ha dedotto il conflitto di interessi dei commissari, l’indebita ingerenza del RUP nella valutazione dei titoli, l’illogicità delle valutazioni e delle clausole del bando, il difetto di competenza dei commissari e l’inerzia sull’istanza di accesso agli atti. Ha chiesto l’annullamento degli atti e, in subordine, la nomina di una nuova commissione per riattribuire i punteggi. Si sono costituiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Autorità e la controinteressata, eccependo plurimi profili di inammissibilità e chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità, in ragione dell’infondatezza nel merito del gravame. Ha anzitutto scrutinato le censure avverso il bando, richiamando il principio per cui l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella formulazione delle clausole, sindacabili solo per palese irragionevolezza in rapporto al fine perseguito. Nel caso concreto, i requisiti di ammissione e i titoli previsti appaiono coerenti con la figura dirigenziale messa a concorso, sicché nessuna illegittimità è ravvisabile.
Quanto alla mancata valorizzazione delle funzioni di safety e security portuale, il Tribunale ha osservato che il bando è stato adottato con riferimento al PIAO di prima applicazione e alla pianta organica vigente all’epoca; i PIAO successivi, che ridisegnano l’organigramma, sono sopravvenuti e definiscono un indirizzo programmatico a realizzazione progressiva. Il ricorrente non può dunque dolersi della mancata previsione di funzioni riferibili a un futuro ed eventuale spostamento della Divisione. Quanto alla pubblicazione tardiva degli esiti dei titoli, si tratta di vizio che, quand’anche sussistente, incide tuttalpiù sul momento di conoscenza legale e sulla decorrenza del termine di impugnazione.
Nel respingere le doglianze sul conflitto di interessi, il Collegio ha ribadito che esso va valutato in concreto, non in astratto, verificando il pregiudizio all’interesse pubblico; nella specie i commissari hanno perseguito il medesimo interesse dell’Ente, quello di selezionare il miglior profilo. Sulla competenza, ha richiamato l’orientamento secondo cui il requisito si apprezza con riferimento alla commissione nel suo complesso, non a ciascuna materia, e che l’appartenenza alla pubblica amministrazione e il superamento di pubblici concorsi garantiscono la capacità di valutare l’idoneità in inglese e informatica.
Quanto all’operato del RUP, il Tribunale ha escluso che questi abbia svolto attività valutativa: dai verbali emerge un mero riscontro dei titoli dichiarati, demandato dalla commissione quale adempimento istruttorio e vincolato. Non sussiste alcun obbligo di astensione ex art. 51 cod. proc. civ., poiché l’appartenenza al medesimo ufficio e i rapporti di colleganza non rientrano tra le cause di incompatibilità e non sono estensibili in via analogica.
Il Collegio ha infine respinto le censure sull’attribuzione dei punteggi, rilevando il difetto della prova di resistenza: anche assegnando al ricorrente il punteggio massimo per l’esperienza pregressa, e azzerando quello riconosciuto alla vincitrice per il lavoro portuale, la graduatoria non sarebbe mutata. Ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse sul motivo relativo all’accesso, essendo gli atti stati ostesi in corso di giudizio. Ricorso e motivi aggiunti sono stati respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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