Criteri in ordine di priorità per i percorsi musicali e risorse disponibili (TAR Puglia n. 795 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
I criteri dettati dall’art. 12, comma 2, del d.i. n. 176/2022 per l’autorizzazione dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado operano in ordine di priorità e non cumulativamente. Esaurita l’applicazione dei criteri prioritari, con conseguente consumo delle risorse umane e finanziarie disponibili, la pubblica amministrazione non è tenuta a soddisfare gli ulteriori criteri, che restano recessivi. Ne consegue la legittimità del provvedimento che neghi l’attivazione di un nuovo percorso musicale a fronte di un numero di domande superiore alle risorse assegnate, purché la motivazione dia conto dell’applicazione graduata dei criteri e del limite dell’organico disponibile.
Il Fatto
I genitori di alcuni studenti hanno impugnato il decreto con cui l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, ambito territoriale di Bari, aveva autorizzato per l’anno scolastico 2023/2024 la conversione dei precedenti corsi in percorsi a indirizzo musicale e l’attivazione di nuovi percorsi. La censura riguardava la parte in cui non era stato autorizzato, in organico di diritto dal 1° settembre 2023, il nuovo percorso presso un istituto comprensivo di Noicattaro.
Nel corso del giudizio il Collegio, in sede cautelare, ha invitato l’amministrazione a riesaminare la fattispecie. All’esito del supplemento istruttorio l’ufficio ha confermato, con motivazione più ampia, l’esclusione dell’istituto. I ricorrenti hanno quindi impugnato anche tale provvedimento con motivi aggiunti, reiterando le censure di violazione di legge e eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum ruota attorno all’interpretazione dell’art. 12 del d.i. n. 176/2022. I ricorrenti sostenevano che i criteri ivi previsti, pur graduati per priorità, dovessero essere tutti egualmente soddisfatti al momento dell’autorizzazione, con conseguente illegittimità dell’operato dell’ufficio provinciale che aveva autorizzato solo sette nuovi percorsi.
Il Collegio respinge questa lettura. La norma stabilisce espressamente che l’Ufficio Scolastico Regionale autorizza l’attivazione dei percorsi «tenendo a riferimento i seguenti criteri, in ordine di priorità». La locuzione, secondo il Tribunale, significa che ciascun criterio viene in rilievo solo una volta esaurita l’applicazione del precedente, entro i limiti delle risorse date. I criteri, dunque, operano in via successiva e non cumulativa.
Il percorso argomentativo del giudice valorizza la ratio della disposizione. I criteri delle lettere a) e b) — conversione dei corsi già attivati e mantenimento di più percorsi nella stessa istituzione — mirano a salvaguardare la continuità dei corsi esistenti e a non disperdere i risultati già conseguiti. Solo in via subordinata vengono i criteri delle lettere c), d) ed e), relativi alla nuova istituzione, ai bacini provinciali e alla valorizzazione della pratica musicale nell’offerta formativa.
Nel caso concreto, a fronte di quattordici domande, l’amministrazione ha potuto autorizzare sette percorsi. L’istituto ricorrente aveva raggiunto il numero minimo di adesioni richiesto dall’art. 11 del d.P.R. n. 81/2009 (diciotto studenti), ma l’applicazione dei criteri prioritari ha esaurito le risorse umane e finanziarie disponibili. Il provvedimento confermativo richiama il limite dell’art. 17 del d.lgs. n. 60/2017, secondo cui le attivazioni vanno contenute nei limiti delle risorse e senza determinare esuberi.
Il Tribunale conclude che gli atti impugnati sono motivati e coerenti con la normativa, avendo l’amministrazione autorizzato i percorsi possibili nei limiti delle risorse. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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