Scatti ex art. 6-bis e indennità buonuscita oltre termine 30 giugno (TAR Puglia n. 816 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, spetta anche al personale che chiede il collocamento in quiescenza dopo il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Al termine del 30 giugno non può attribuirsi natura decadenziale, perché difetta una previsione chiara e perspicua in tal senso e una diversità di trattamento rispetto a chi presenta la domanda nelle annualità successive sarebbe priva di ragionevole giustificazione. Il beneficio rileva altresì ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita: l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini della base pensionabile e non modifica il regime di computo del trattamento di fine servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS, gestione ex INPDAP, a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali.
A fondamento della domanda ha dedotto di possedere i requisiti anagrafici e di servizio richiesti dalla norma, lamentando la violazione della disposizione e l’eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. L’Istituto si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nell’interpretazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Il primo comma riconosce i sei scatti al personale che cessa dal servizio per età, inabilità permanente o decesso; il secondo comma li estende a chi chiede il collocamento in quiescenza avendo compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, con domanda da presentare entro il 30 giugno dell’anno di maturazione di entrambe le anzianità.
Il Tribunale aderisce all’orientamento consolidato della Sezione e richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il rispetto del termine del 30 giugno non costituisce condizione di ammissibilità del collocamento a riposo a domanda. Il comma 3 della disposizione lascia intendere che il collocamento possa avvenire anche in anni successivi, in funzione della sola data di presentazione dell’istanza.
Nessuna ragionevole giustificazione sorregge la diversità di trattamento tra chi presenta la domanda entro il 30 giugno, beneficiando dei sei scatti, e chi la presenta nelle annualità successive. Solo una norma chiara nel senso della decadenza potrebbe fondare tale disparità, mentre l’ambiguità della disposizione non consente di farne discendere conseguenze decadenziali. Il Collegio richiama in proposito Cons. St., sez. II, sent. n. 2831/2023 e Cons. St., sez. III, n. 1231 del 22 febbraio 2019, oltre alle pronunce costituzionali sul criterio dell’interpretazione conforme.
Il Tribunale esclude poi che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 incida sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita: la norma disciplina la maggiorazione della base pensionabile e richiama l’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, concernente l’importo della pensione.
Accertato il possesso dei requisiti, il ricorso è accolto. L’amministrazione deve procedere al ricalcolo e alla liquidazione maggiorata, con rivalutazione e interessi computati separatamente sul capitale secondo i principi di Ad. Pl. n. 18/2012. Le spese sono compensate, essendosi consolidato solo dopo l’incardinazione del giudizio l’orientamento favorevole al ricorrente.
Nota della Redazione
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