Criteri quantitativi di gara e interesse al ricorso (TAR Molise n. 159 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura negoziata sotto soglia, il criterio di valutazione dell’offerta tecnica che attribuisce punteggio per ogni servizio affidato da un ente pubblico, valutando un solo servizio per ente, non è illogico né sproporzionato. La stazione appaltante può discrezionalmente premiare l’esperienza maturata presso una pluralità di committenti pubblici, espressiva di maggiore elasticità organizzativa. I principi di tutela della concorrenza e del favor participationis operano sui requisiti di partecipazione, non sulla fase di attribuzione dei punteggi. La censura avverso un criterio che non ha inciso sull’esito della gara è inammissibile per difetto di interesse, non essendo configurabile un interesse alla mera legittimità astratta della lex specialis. Il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 orienta la valutazione di legittimità e salvaguarda la procedura quando non emergono vizi sostanziali.

Il Fatto

La Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Trivento e San Biase ha indetto una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento di servizi aggregativi e di assistenza domiciliare agli anziani, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara hanno partecipato due cooperative sociali, la ricorrente e la controinteressata. All’esito delle valutazioni la controinteressata è risultata prima graduata con un margine di poco inferiore a un punto.

La ricorrente ha impugnato la lex specialis e gli atti di gara, deducendo l’illegittimità dei criteri quantitativi nn. 2, 4 e 5 del Disciplinare, e successivamente l’aggiudicazione definitiva con motivi aggiunti. Ha chiesto l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto con subentro, o in subordine il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato il criterio n. 2, che assegna un punto per ogni servizio domiciliare affidato da un ente pubblico, valutando un solo servizio per ente. La ricorrente sosteneva che il parametro, premiando la pluralità degli enti anziché la quantità dei servizi, avesse ristretto la concorrenza. Il Collegio ha respinto la censura: il servizio domiciliare costituisce uno dei nuclei principali della commessa, come emerge dal Capitolato di oneri, e la scelta di valorizzare la varietà dei committenti rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, non implausibilmente diretta a premiare la capacità organizzativa dell’impresa.

Il Tribunale ha inoltre distinto i piani: i valori della tutela della concorrenza e del favor participationis rilevano in relazione ai requisiti di partecipazione, mentre la doglianza investe la diversa fase di attribuzione dei punteggi a operatori già ammessi.

Quanto al criterio n. 4, relativo all’esperienza nella gestione di servizi di infermiere di comunità, il Collegio ha riconosciuto che il punteggio massimo di cinque punti non era consegubile, essendo la figura introdotta nell’ordinamento solo dal 2020. Tuttavia la Commissione ha attribuito a entrambe le concorrenti un punteggio pari a zero, sicché la clausola si è rivelata priva di effetti causali. La ricorrente non ha provato alcun pregiudizio concreto: la censura è inammissibile per difetto di interesse.

Analoga conclusione per il criterio n. 5, relativo all’ostetrica di comunità: la figura non è presente nell’ordinamento e il criterio è risultato tamquam non esset, avendo la Commissione assegnato zero a entrambe le imprese. Oltre che inammissibile, la censura è infondata nel merito. Il Collegio ha richiamato il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 e la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, n. 2866 del 2024; TAR Campania, sez. I, n. 377 del 2024), per cui tale principio impone di privilegiare l’effettivo conseguimento degli obiettivi pubblici. Non emergendo vizi sostanziali, la procedura è stata salvata.

Ricorso e motivi aggiunti sono stati integralmente respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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