Accesso atti di gara silenzio diniego e onere impugnazione accoglimento parziale (TAR Liguria n. 777 del 14.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio diniego in materia di accesso non è inammissibile per omessa notifica ai controinteressati quando l’amministrazione non li abbia coinvolti nel procedimento prima della proposizione del gravame. Il carattere meramente confermativo del diniego opposto alla reiterazione dell’istanza ricorre solo se la nuova determinazione non innovi la realtà giuridica. L’accoglimento parziale sopravvenuto al silenzio diniego, che esibisca alcuni atti e nulla dica sui rimanenti senza le informazioni di cui all’art. 3, comma 4, legge n. 241/1990, deve essere impugnato, ma la rimessione in termini è giustificata dall’oggettiva incertezza sulla necessità di tale impugnazione. Il ricorso resta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse limitatamente agli atti effettivamente ostesi.
Il Fatto
Il Comune, in esito a una gara per l’affidamento in concessione dei lavori di completamento dei cimiteri e del tempio crematorio con finanza di progetto, ha aggiudicato la concessione; la ricorrente era stata indicata dall’aggiudicataria quale progettista e gestore dei servizi in relazione ai requisiti tecnici del capitolato. A seguito della cessione del ramo d’azienda e della costituzione della società di progetto, la ricorrente ha diffidato l’amministrazione a non affidare progettazione e gestione a soggetti diversi da quelli indicati in offerta.
Con quattro successive istanze la ricorrente ha chiesto l’accesso alle determinazioni di aggiudicazione, di approvazione del progetto definitivo e di presa d’atto della cessione, oltre ai relativi allegati. Il Comune ha riscontrato solo in parte. Formatosi il silenzio diniego, la ricorrente ha notificato ricorso ex art. 116 c.p.a.; in corso di giudizio il Comune ha esibito alcune determine, senza allegati, e ha informato i controinteressati solo dopo la notifica del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio scrutinizza anzitutto le eccezioni di rito. Quella di inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati è infondata: secondo il consolidato orientamento richiamato (Cons. Stato, sez. IV, n. 4308 del 2014; Cons. Stato, sez. VI, n. 677 del 2012), il ricorso non è inammissibile quando l’amministrazione non abbia consentito ai soggetti potenzialmente pregiudicati di partecipare al procedimento. Poiché il Comune li ha coinvolti solo dopo la notificazione, il ricorso è ammissibile e procedibile, salva l’integrazione del contraddittorio.
È invece fondata l’eccezione di irricevibilità relativa alle prime tre istanze, per il decorso del termine di trenta giorni dalla formazione del rispettivo silenzio. È infondata, invece, l’eccezione di inammissibilità della quarta istanza per pretesa reiterazione: secondo Ad. Plen. n. 6/2006, il termine decadenziale impedisce la reiterabilità solo se il nuovo diniego abbia carattere meramente confermativo del primo. Nel caso concreto il Comune ha parzialmente accolto l’istanza esibendo alcuni atti, superando l’inerzia con una pronuncia esplicita e innovativa.
Il ricorso è dunque procedibile limitatamente agli atti non ancora esibiti, previa impugnazione della nota comunale sopravvenuta. Sul punto il Collegio rileva l’assenza di un orientamento consolidato: da un lato si è ritenuto che il diniego espresso successivo al silenzio costituisca atto di conferma a carattere rinnovativo, che riapre i termini (TAR Emilia-Romagna n. 590 del 2016); dall’altro che il sopravvenuto deposito parziale renda il ricorso ammissibile e procedibile per gli ulteriori atti (Cons. Stato, sez. IV, n. 7367 del 2019).
Il Tribunale ritiene necessaria l’impugnazione della nota, ma concede la rimessione in termini per due ragioni: la mancata indicazione delle informazioni di cui all’art. 3, comma 4, legge n. 241/1990 (TAR Puglia n. 331 del 2019) e, in ogni caso, l’oggettiva incertezza ai sensi dell’art. 37 c.p.a., avendo la nota esibito solo parte degli atti senza escludere ulteriori sviluppi favorevoli. Il ricorso è dichiarato irricevibile per le prime tre istanze e improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quanto agli atti già ostesi, con rinvio al definitivo per le spese.
Nota della Redazione
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