Criteri di selezione non predeterminati e decurtazione di punteggio illegittima (Cons. Stato n. 7635 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive comparative la pubblica amministrazione deve predeterminare i criteri di valutazione delle domande prima dell’esame delle candidature, a garanzia dell’imparzialità e della trasparenza del giudizio. Un criterio di decurtazione del punteggio non contemplato nell’interpello è illegittimo se non risulta formalmente adottato dalla commissione prima dello scrutinio dei titoli. La sola produzione di un documento intitolato ai criteri, privo di protocollo, data e sottoscrizione, non prova l’avvenuta predeterminazione. L’annullamento consegue in via assorbente, restando irrilevante l’esame della ragionevolezza del criterio. Il trasferimento sopravvenuto del candidato non determina improcedibilità del ricorso quando l’amministrazione può ripristinare l’assetto sfavorevole in caso di riforma della sentenza.

Il Fatto

Il Ministero della difesa impugna la sentenza con cui il TAR Lazio ha accolto il ricorso di un ispettore dell’Arma dei carabinieri e ha annullato il provvedimento di individuazione dei sottufficiali prescelti per incarichi quadriennali presso rappresentanze diplomatiche all’estero. Il militare aveva partecipato all’interpello del gennaio 2020, classificandosi al trentaseiesimo posto con il punteggio di 24,85 e restando escluso dagli elenchi dei designati.

Il ricorrente aveva contestato la valutazione dei titoli e, soprattutto, la decurtazione di 12 punti applicata a chi avesse già svolto un incarico analogo all’estero. Il TAR, dopo più ordinanze istruttorie e la sospensione cautelare del provvedimento, ha ritenuto assorbente il profilo della decurtazione, ravvisandovi un’irragionevole disparità di trattamento e uno sproporzionato sbilanciamento della valutazione in chiave negativa. Di qui l’appello dell’amministrazione, che ha invocato la funzione di rotazione degli incarichi sottesa al criterio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Consiglio di Stato esclude la sopravvenuta carenza di interesse eccepita dal Ministero in ragione del trasferimento all’estero dell’appellato, disposto nel 2023. La lettura degli atti amministrativi segue i criteri degli artt. 1362 e ss. c.c. e il principio di buona fede codificato nell’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990. Il comportamento complessivo delle parti mostra che il trasferimento è stato adottato all’esito delle sollecitazioni della difesa a dare esecuzione alle pronunce di primo grado, in «stretta aderenza con il dictum giudiziale». Se la sentenza non venisse confermata, l’amministrazione potrebbe ripristinare l’assetto originario: l’interesse al ricorso resta quindi integro.

Nel merito il gravame è infondato. La Corte chiarisce di non dover valutare la ragionevolezza del criterio di decurtazione, perché nel caso concreto è dirimente un dato formale: quel criterio non era contenuto nell’interpello e non risulta formalmente adottato dalla commissione.

Nell’interpello l’amministrazione aveva già considerato la posizione di chi aveva svolto missioni di lunga durata, imponendo il solo requisito di almeno otto anni di servizio in ambito nazionale. Gli obiettivi di equa distribuzione e di valorizzazione dell’esperienza estera erano dunque perseguiti attraverso il requisito di accesso alla procedura.

Il Collegio ribadisce che in una procedura competitiva l’amministrazione non solo può, ma deve definire i criteri di valutazione prima dell’esame delle domande, a tutela di imparzialità e trasparenza, richiamando Cons. Stato, sez. VII, n. 7701 del 2024. Nel caso di specie il documento prodotto dalla difesa erariale, intitolato «Criteri di selezione in vigore dal novembre 2019», non è protocollato, datato né firmato, recando in calce solo una sigla: non vi è certezza su quando e da chi sia stato formato. Agli atti manca altresì alcun verbale da cui risulti che la commissione abbia inteso vincolarsi a quei criteri prima dello scrutinio delle candidature.

Risulta perciò assorbente il rilievo che non vi è prova della predeterminazione del criterio di decurtazione: l’illegittimità degli atti impugnati in primo grado è confermata. L’appello è respinto e il Ministero è condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre oneri e accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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