Criteri di valutazione fissati dopo la conoscenza dei candidati: procedura annullata (TAR Sicilia n. 1854 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La commissione giudicatrice di una procedura selettiva per la chiamata di professore universitario viola i principi di trasparenza e par condicio ove faccia propri e confermi i criteri di valutazione già fissati da una precedente commissione dopo avere acquisito conoscenza dei nominativi dei candidati. La regola che impone la preventiva determinazione dei criteri rispetto alla conoscenza dell’elenco dei partecipanti è finalizzata a evitare qualsivoglia indebita influenza sull’attività preliminare dei commissari. La circostanza che i criteri risultino immodificabili perché i nomi sono già noti non sana il vizio: essa sposta erroneamente i termini della questione, poiché rileva che alcuna commissione deve conoscere i candidati prima della fissazione o della conferma dei criteri. L’unico rimedio è la ripetizione integrale della procedura, ovvero la sostituzione della commissione con componenti ignari dei nominativi. Il vizio che travolge l’intera procedura non richiede la prova di resistenza.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa indetta da un ateneo per la copertura di un posto di professore di prima fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010. La procedura ha visto l’avvicendarsi di tre commissioni: la prima si è dimessa in blocco dopo avere fissato i criteri; la seconda, nel confermarli, ha dato luogo a una netta divaricazione interna, con le dimissioni dei commissari di minoranza; la terza, integrata, ha proceduto alla valutazione.

La ricorrente ha impugnato gli atti di approvazione e la chiamata del controinteressato, deducendo l’illegittimità dei criteri e l’erroneità dei punteggi, e ha chiesto il risarcimento del danno. Ha proposto motivi aggiunti avverso il decreto di inquadramento del vincitore. Il controinteressato ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulla attribuzione dei punteggi per l’attività didattica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato e assorbente il primo motivo del ricorso introduttivo, richiamato nei motivi aggiunti. Il thema decidendum viene ricostruito alla luce delle contrapposte impugnazioni, con il secondo motivo articolato in via subordinata rispetto alla richiesta di travolgimento dell’intera procedura.

Il giudice amministrativo richiama il principio, qualificato come ius receptum, secondo cui la definizione dei criteri e dei punteggi deve precedere la visione dell’elenco dei candidati, per evitare indebite influenze sull’attività preliminare dei commissari. Viene citata Cons. Stato, sez. VII, n. 8007 del 2024, che sottolinea il rischio di compromissione della serenità dei commissari, e TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 2609 del 2022, sulla necessità di scongiurare criteri confezionati su misura.

Nel caso concreto, tre componenti della seconda commissione avevano dichiarato di avere ricevuto un plico contenente titoli e pubblicazioni da un candidato e di conoscere i nominativi attraverso un link trasmesso dal presidente. La decisione di fare propri i criteri della prima commissione è dunque viziata dalla concreta conoscenza dei partecipanti, circostanza che ha pregiudicato l’imparzialità dell’operato.

Il Collegio respinge la tesi difensiva secondo cui i criteri sarebbero stati immodificabili proprio perché i nomi erano noti: l’argomento sposta i termini della questione, poiché ciò che rileva è che nessuna commissione deve conoscere i candidati prima della fissazione o della conferma dei criteri. Viene richiamato, mutatis mutandis, Cons. Stato, sez. VII, n. 6414 del 2023, sulla ripetizione della procedura quale unica conseguenza dell’annullamento della nomina.

La domanda risarcitoria è respinta: l’annullamento consente il riesercizio del potere e assicura una tutela ripristinatoria, dovendosi escludere il risarcimento finché persistano spazi di discrezionalità. Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti con l’ateneo e sono compensate tra le altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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