Criteri di valutazione dei titoli fissati dopo la loro conoscenza: illegittimità (TAR Sardegna n. 12 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure pubbliche selettive i criteri di valutazione dei titoli, e gli eventuali sub criteri con i correlati sub punteggi, devono essere individuati ex ante rispetto all’acquisizione dei dati curriculari dei candidati. La specificazione postuma dei criteri, anche quando si limiti a esplicitare parametri già fissati dalla lex specialis, viola i principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, perché non esclude il sospetto che i pesi attribuiti siano stati modellati sulla conoscenza dei titoli esibiti. Il vizio inficia l’intera procedura valutativa e ne determina l’annullamento, restando demandata all’amministrazione la riedizione del potere.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla procedura comparativa indetta dall’Università per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, collocandosi al secondo posto con 81,5 punti, alle spalle del controinteressato, vincitore con 89,3 punti. Con ricorso ha impugnato gli esiti della selezione, il bando e i verbali della Commissione, deducendo due ordini di censure: la fissazione dei criteri di attribuzione dei punteggi in un momento successivo all’esame dei titoli, dei curricula e delle pubblicazioni dei candidati, e l’applicazione illogica dei criteri, con duplicazione dei punteggi assegnati al controinteressato in due sub categorie dell’attività di ricerca.
Il controinteressato ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sostenendo che l’eventuale riedizione della procedura avrebbe comportato la perdita del finanziamento PNRR ormai decorso nel termine, con conseguente impossibilità di conseguire il bene della vita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione preliminare. L’interesse al ricorso non può essere escluso dalla mera possibilità che venga meno un finanziamento: si tratta di evento futuro e incerto, esterno all’iter selettivo, ben potendo l’amministrazione reperire altre risorse. La possibile perdita del finanziamento non può svolgere funzione paralizzante sul diritto alla tutela giurisdizionale, pena l’incontestabilità di ogni procedura svolta a ridosso delle scadenze di finanziamento. Residuano comunque margini di utilità, anche in termini di chance e di presupposto per l’azione risarcitoria.
Nel merito, il ricorso è fondato per la prima censura, con portata assorbente. L’art. 8 del bando e gli artt. 74-77 del Regolamento di Ateneo demandavano al Dipartimento la fissazione dei pesi delle categorie, secondo il D.M. n. 243/2011, entro i range ivi indicati. Nella prima adunanza la Commissione si era limitata a richiamare i criteri del bando e del regolamento e a esaminare la documentazione dei candidati.
Nel verbale della seconda adunanza, redatto a valle delle operazioni valutative, la Commissione ha invece individuato una articolata serie di sub criteri e sub punteggi, suddividendo ad esempio il plafond di 30 punti dell’attività di ricerca in tre sotto ambiti. Tale specificazione non è attività neutra: essa attribuisce maggiore o minore valore agli elementi enucleati e incide sul punteggio conseguibile in ragione dei titoli posseduti. Deve perciò esplicarsi prima della disclosure dei dati curriculari.
Il Collegio richiama Cons. Stato Sez. VI n. 4768 del 2020, secondo cui stabilire i pesi nella riunione conclusiva, dopo la conoscenza dei titoli dei candidati, viola le disposizioni che impongono la fissazione dei criteri all’inizio della procedura. Ribadisce inoltre l’indirizzo per cui i criteri devono essere determinati in un momento in cui non possa sorgere il sospetto che favoriscano o sfavoriscano alcuni concorrenti (Cons. Stato Sez. VI n. 2334 del 2017; Cons. Stato Sez. V n. 284 del 2015), e che il principio è violato anche quando l’amministrazione proceda alla mera specificazione dei criteri già individuati (TAR Lombardia n. 50 del 2021).
Non convince la difesa dell’amministrazione, secondo cui i sub criteri sarebbero semplice esplicitazione di quelli del bando: non si discute dell’obbligo di specificare, ma della legittimità della ponderazione operata dopo l’acquisizione dei curricula. La Commissione, peraltro, non si è limitata ad applicare il D.M. n. 243/2011, avendo ulteriormente suddiviso i criteri, anche con riguardo all’attività didattica. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e demandata all’amministrazione ogni iniziativa correlata alla riedizione del potere; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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