Accesso agli atti non riapre i termini per impugnare il titolo edilizio (TAR Sardegna n. 11 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione dei titoli edilizi il dies a quo del termine decadenziale non può essere ancorato alla data di esitazione dell’istanza di accesso agli atti. Il privato confinante che abbia contezza dell’iniziativa edilizia e della sua attitudine lesiva è tenuto ad attivarsi tempestivamente, secondo i canoni di buona fede in senso oggettivo. Il diritto di accesso costituisce strumento di piena conoscenza della documentazione amministrativa, ma non consente una rimessione in termini protratta sine die. Le esigenze di tutela del terzo si contemperano con il principio di certezza delle situazioni giuridiche e con il legittimo affidamento del titolare del permesso. La prova della tardività, non emergente per tabulas, grava su chi la eccepisce e può fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un’unità immobiliare posta al piano terra e seminterrato di un fabbricato, hanno impugnato la concessione edilizia con cui il Comune ha assentito la sopraelevazione del lastrico solare dell’unità sovrastante, la successiva variante per l’installazione di pannelli fotovoltaici e il certificato di agibilità. Deducono danni ai locali di proprietà presumibilmente derivanti dai lavori e lamentano, sulla base della documentazione acquisita in sede di accesso agli atti del novembre 2017, incongruenze nella dimostrazione degli spazi destinati a parcheggio e nel computo dei volumi di progetto.
Il ricorso, notificato nel gennaio 2018, si fonda su due motivi: violazione della disciplina sugli standard pertinenziali e erroneo computo della volumetria residua ai sensi del regolamento edilizio comunale. Il Comune e la controinteressata eccepiscono la irricevibilità per tardività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la tempestività del gravame, scrutinando le eccezioni delle parti resistenti. Rileva che l’opera di sopraelevazione risulta ultimata non oltre il 2012, come attestato dal certificato di agibilità, e che la parte ricorrente aveva piena contezza del titolo edilizio e della sua incidenza sulla propria posizione proprietaria in epoca assai anteriore all’accesso invocato come dies a quo.
Assume rilievo dirimente la documentazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.: al ricorso risultava allegata copia della concessione poi gravata, oltre alle relazioni tecniche e planimetrie, e i quesiti al CTU investivano proprio la conformità distributiva del piano seminterrato e la sufficienza delle aree a parcheggio. La trasmissione della bozza di relazione tecnica ai CTP e ai legali nel febbraio 2017 conferma l’approfondita conoscenza degli atti.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la prova della tardività, ove non risulti per tabulas, incombe su chi la eccepisce e può fondarsi su presunzioni, purché non generiche o ipotetiche ma qualificabili come indizi gravi, precisi e concordanti (Cons. Stato Sez. IV n. 8547 del 2021). Nel caso concreto la cornice presuntiva soddisfa tali requisiti.
Quanto al rapporto tra accesso e decadenza, il Tribunale osserva che le esigenze di tutela del terzo vanno contemperate con la certezza delle situazioni giuridiche, non potendo il titolo edilizio restare esposto a impugnativa sine die (Cons. Stato Sez. VII n. 10845 del 2023). Il diritto di accesso rimane uno strumento che il terzo ha l’onere di attivare non appena abbia contezza, o anche il ragionevole sospetto, che l’attività materiale pregiudizievole sia sorretta da un titolo abilitante (Cons. Stato Sez. II n. 5864 del 2020). È inammissibile l’impiego strumentale dell’accesso per differire il gravame.
I ricorrenti erano dunque nelle condizioni di apprezzare la lesività già all’avvio o all’ultimazione dei lavori e avevano l’onere di una tempestiva reazione giurisdizionale. Il ricorso è pertanto dichiarato irricevibile perché tardivo, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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