La mobilità interna dei dipendenti comunali spetta al giudice ordinario (TAR Lazio n. 32 del 13.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento di un dipendente pubblico da un ufficio all’altro dell’ente di appartenenza, disposto senza modificazione della categoria e del profilo professionale, costituisce esercizio dei poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001. La controversia relativa alla mobilità interna rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, anche quando sia impugnato l’atto amministrativo presupposto (nella specie, il PIAO). Il riparto di giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, identificata nella natura della posizione soggettiva dedotta e nella volontà di conservare l’assegnazione ottenuta. Il giudice ordinario può disapplicare l’atto amministrativo presupposto rilevante, se illegittimo.
Il Fatto
Un istruttore direttivo tecnico, in servizio a tempo indeterminato presso un Comune, ha sempre svolto le proprie mansioni nel settore tecnico e urbanistico, ricoprendo anche incarichi in posizione organizzativa. Con l’aggiornamento del PIAO 2022-2024, la Giunta municipale ha disposto una mobilità interna di alcuni dipendenti, tra cui il ricorrente. Con due successive note dirigenziali lo ha trasferito dal dipartimento di rigenerazione urbana all’ufficio protezione civile e mobilità, con contestuale consegna delle chiavi dei nuovi locali.
Il dipendente ha impugnato davanti al TAR la delibera giuntale, le note di assegnazione e gli atti conseguenti, deducendo la violazione delle competenze gestorie dei dirigenti, il difetto di motivazione, l’illegittimo doppio aggiornamento del piano e l’illegittimità derivata delle note. Il Comune si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie l’eccezione e dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La vicenda concerne la gestione privatistica del rapporto di lavoro sotto il profilo del trasferimento del dipendente da un ufficio all’altro dell’ente. Richiamato l’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, il Collegio rileva che sono devolute al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle concernenti atti amministrativi presupposti, che il giudice disapplica se illegittimi.
Secondo l’indirizzo consolidato, dopo l’approvazione della graduatoria finale del concorso si apre la fase esecutiva in cui l’attività attiene allo svolgimento privatistico del rapporto (TAR Lazio, Roma, sez. V, n. 18972 del 2023; TAR Sardegna n. 483 del 2020); in tale fase le determinazioni dell’amministrazione esprimono il potere negoziale del datore di lavoro privato (Cass. civ., sez. un., n. 15428 del 2014; sez. un., n. 21671 del 2013; sez. un., n. 15342 del 2006).
Il Collegio richiama il principio per cui la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale e della causa petendi, avuto riguardo alla intrinseca natura della posizione dedotta e ai fatti allegati (Cass. civ., sez. un., n. 27748 del 2022; TAR Lazio n. 18972 del 2023). Il ricorrente non ha impugnato soltanto il PIAO, ma anche le note che hanno concretamente disposto il trasferimento, rispetto alle quali il piano costituisce atto presupposto.
L’interesse azionato non è una pretesa astratta alla legalità della gestione delle risorse umane, ma la volontà di conservare l’assegnazione ottenuta, ossia una situazione soggettiva legata al rapporto di lavoro sotto il profilo del diritto alla sede di servizio. La giurisprudenza condivisa ha già affermato la giurisdizione ordinaria sull’assegnazione a una diversa unità organizzativa, gestita con i poteri del privato datore di lavoro e senza modificazione del rapporto di impiego (TAR Marche n. 327 del 2014).
Poiché le note dirigenziali, atti direttamente lesivi, sono state assunte con i poteri del privato datore di lavoro, la cognizione sulle eventuali patologie è devoluta al giudice ordinario, cui spetta anche il potere di disapplicare il PIAO presupposto. Il ricorrente potrà riproporre la domanda nei termini di legge, ai sensi degli artt. 59, l. n. 69 del 2009 e 11 cod. proc. amm., secondo i principi delle sentenze Corte cost. n. 77 del 2007 e Cass. Sez. Un. n. 4109 del 2007. Spese compensate per la peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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