Ottemperanza al decreto ingiuntivo e poteri del commissario ad acta sulle spese (TAR Calabria n. 330 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta nominato per l’esecuzione del titolo giudiziale provvede anche al pagamento delle spese liquidate nella sentenza di ottemperanza, qualora l’amministrazione non vi adempia nel termine fissato dal giudice. Il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, impone di evitare la necessità di un secondo giudizio di ottemperanza per la refusione delle spese. Le spese successive al titolo sono riconoscibili solo se funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, con esclusione di quelle relative a strumenti esecutivi autonomamente scelti dal creditore. L’amministrazione intimata che non si costituisce non assolve all’onere di provare l’avvenuto adempimento.
Il Fatto
La banca ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale civile di Catanzaro, con il quale il Ministero dell’Interno era stato condannato al pagamento di una somma rilevante, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il decreto, notificato all’amministrazione e all’Avvocatura dello Stato, non era stato opposto ed era divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.
Non avendo l’amministrazione adempiuto, la banca ha promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo il pagamento del capitale, degli interessi di mora secondo il d.lgs. n. 231/2002, delle spese liquidate nel titolo e di quelle successive funzionali all’esecuzione. L’amministrazione, regolarmente intimata, non si è costituita. Due ordinanze istruttorie, rivolte alla Prefettura e poi al Ministero, sono rimaste senza riscontro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. In via preliminare ha giudicato irrilevante l’erronea indicazione, nel ricorso, del domicilio dell’Avvocatura dello Stato, poiché la notifica era stata correttamente eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale di Catanzaro.
Nel merito, il giudice ha rilevato che il decreto ingiuntivo non era stato opposto nei termini e che il Tribunale ne aveva dichiarato l’esecutività, con formazione della preclusione pro judicato. Il titolo era stato notificato alla sede reale dell’amministrazione e all’Avvocatura, ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Quanto alle spese successive al titolo, la Corte ha distinto quelle funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza — pubblicazione, esame, notifica, atti accessori e registrazione — da quelle relative a strumenti esecutivi autonomamente scelti dal creditore, come il precetto, non dovute. Ha richiamato in proposito il Cons. Stato n. 1498 del 2017 e la giurisprudenza amministrativa richiamata in motivazione, liquidando le voci dovute in modo omnicomprensivo e facendo salve le eventuali spese di registrazione del titolo.
L’amministrazione non ha provveduto a costituirsi né ha fornito prova dell’avvenuto adempimento, onere che su di essa incombeva. Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo di integrale esecuzione del titolo entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando in caso di ulteriore inottemperanza il Prefetto di Catanzaro quale commissario ad acta, con facoltà di delega.
Il profilo di maggiore interesse riguarda le spese del giudizio di ottemperanza. Il Collegio ha precisato che, in caso di mancata refusione, alloro pagamento provvederà il commissario nel medesimo termine di trenta giorni. La soluzione si fonda sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele, su ragioni di economia processuale e sul principio di buon andamento, nonché sul richiamo analogico agli artt. 95 e 510 c.p.c., che nel processo esecutivo pongono le spese a carico del debitore e le soddisfano in prededuzione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata
- Art. 647 c.p.c. – Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente