Offerta tecnica difforme dal disciplinare e soccorso istruttorio non dovuto (TAR Puglia n. 319 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In una procedura di gara disciplinata dal D. Lgs. n. 36/2023, l’offerta tecnica compilata in difformità dal modello preimpostato e dai criteri della lex specialis è inammissibile, a nulla rilevando che il concorrente abbia dichiarato dati diversi da quelli richiesti. Il soccorso istruttorio non è attivabile per colmare lacune o correggere il contenuto dell’offerta tecnica, ma solo per integrare documentazione carente o chiarire elementi già espressi. In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni autonomamente sufficienti sorregge l’atto, anche quando l’altra risulti non condivisibile. La non assoluta chiarezza delle prescrizioni di gara giustifica la compensazione delle spese.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava alla gara indetta da una stazione appaltante per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La Commissione giudicatrice dichiarava inammissibile l’offerta e disponeva l’esclusione, respingendo in seguito l’istanza di riammissione e formulando la proposta di aggiudicazione in favore di altro concorrente.

La ricorrente impugnava gli atti, sostenendo di aver rispettato la legge di gara, che richiedeva contratti di somministrazione tipici, e lamentando l’omessa attivazione del soccorso istruttorio. Chiedeva l’annullamento, la riammissione, la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno. La stazione appaltante resisteva, deducendo l’erronea interpretazione della lex specialis.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’esclusione si fonda su due ragioni autonome: da un lato l’avere reso informazioni false o fuorvianti, integranti un illecito professionale ex art. 95, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 36/2023; dall’altro la violazione dell’art. 15 del Disciplinare di gara nella compilazione dell’offerta tecnica. Il provvedimento è plurimotivato e ciascuna ragione è idonea a sorreggerne la legittimità.

Il Tribunale ritiene che il secondo rilievo basti a respingere il ricorso. L’art. 17.1 del Disciplinare attribuisce fino a 40 punti per i contratti stipulati nell’ultimo triennio aventi ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, di durata almeno semestrale, verso società che operano nel trasporto di persone. La norma di gara non premia i contratti di somministrazione di lavoro in senso tecnico, ma i contratti di servizio di analogo contenuto.

La ricorrente aveva invece prodotto una dichiarazione relativa a 58 contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, compilata in modo difforme dal modello A11.2, la cui osservanza è prescritta a pena di inammissibilità. La Commissione ha quindi legittimamente escluso l’offerta.

Quanto al soccorso istruttorio, il Collegio esclude che possa essere attivato per consentire alla concorrente di riqualificare i contratti dichiarati, poiché la prospettazione contrasta con le disposizioni di gara. Respinta l’impugnazione, il Tribunale esclude tuttavia che ricorra un illecito professionale per informazioni false, data la non assoluta chiarezza delle prescrizioni, e per tale peculiarità dispone la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *