Il criterio di priorità per potenza non giustifica il silenzio sulla VIA (TAR Sardegna n. 709 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio legislativo di priorità nella trattazione delle istanze di VIA, fondato sulla maggiore potenza installata ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, non legittima di per sé il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento per le istanze di potenza inferiore. In assenza di un provvedimento organizzativo che declini in chiave attuativa la soglia di priorità, la sola modifica normativa non può produrre una sospensione a tempo indeterminato dei termini, qualificati come perentori dall’art. 25, comma 7, T.U.A.. La mancata espressione dei pareri nei termini, così come l’adozione di pareri negativi, non elide l’obbligo del Ministero di pronunciarsi con provvedimento espresso. Il rilevante numero di istanze in corso impone misure organizzative interne e non può ridondare a danno del privato istante.
Il Fatto
La società ricorrente presenta in data 5.4.2022 istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto agrivoltaico di potenza pari a 25,82 MWp, da realizzarsi in due comuni della Sardegna. Il Ministero dichiara la procedibilità dell’istanza e trasmette la documentazione alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC. La Soprintendenza Speciale PNRR, senza attendere il parere della Commissione, esprime in data 23.1.2023 un primo parere negativo, impugnato con separato ricorso.
Trascorsi i termini procedimentali senza alcuna conclusione, la società invita il Ministero a definire il procedimento e, successivamente, propone ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna a provvedere ai sensi degli artt. 23 e 25 T.U.A. Il Ministero eccepisce l’ordine di priorità fondato sulla potenza e l’effetto interruttivo di un secondo parere negativo della Soprintendenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che è pacifico il superamento dei termini procedimentali dell’art. 25 T.U.A. senza conclusione del procedimento. Il comma 7 della norma qualifica perentori tutti i termini, richiamando gli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241/1990; scaduti infruttuosamente, deve attivarsi il potere sostitutivo del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile. La Sezione dà continuità all’orientamento già espresso dal TAR Sardegna (Sez. II n. 436/2024; Sez. I n. 547/2024) e da altri TAR, nonché al favor per le fonti rinnovabili confermato dal Regolamento (UE) 2022/2577.
Quanto alla priorità per potenza, il Collegio richiama la motivazione della Sez. I n. 547/2024, resa ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a.: il criterio legislativo non può, da solo, giustificare l’elusione dei termini perentori né una sospensione “ex lege” e a tempo indeterminato delle istanze di potenza inferiore, in mancanza di una soglia limite definita. L’argomento dell’elevato numero di progetti (oltre 1000 istanze) non assume portata recessiva: le difficoltà operative spettano all’Amministrazione, che deve adottare adeguate misure organizzative. Sul punto richiama anche Cons. Stato, Sez. IV, ord. n. 1882/2024.
Quanto ai pareri negativi della Soprintendenza Speciale PNRR, la Sezione osserva che l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 25 T.U.A. prevede che, in caso di pareri negativi, l’autorità competente proceda comunque alla valutazione. Il parere contrario non conclude l’iter né implica un arresto procedimentale; resta al Ministero la possibilità di attivare la procedura di composizione del contrasto ex art. 5 della legge n. 400/1988. Lo stesso secondo parere n. 19328 del 3.7.2024 riconosce che il provvedimento di VIA può essere adottato con adeguata motivazione.
Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione di illegittimità del silenzio. Il Collegio ordina alla Commissione PNRR-PNIEC la predisposizione, senza vincolo di contenuto, dello schema di provvedimento entro 60 giorni; al Direttore generale l’adozione del provvedimento conclusivo entro i successivi 60 giorni; al Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile l’adozione, quale titolare del potere sostitutivo ex art. 25, comma 2-quater T.U.A., entro ulteriori 90 giorni in caso di inadempimento. Spese compensate.
Nota della Redazione
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