Risarcimento da illegittimo parere e ritardo: decadenza e diligenza del privato (TAR Emilia-Romagna n. 722 del 17.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è soggetta al termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato, ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo, ai sensi dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. Rileva, a tal fine, il momento in cui la condotta lesiva è percepibile nella sua portata, non quello in cui il danno viene quantificato. Il risarcimento non consegue automaticamente all’illegittimità dell’atto: occorre la verifica di condotta, colpa, nesso causale ed evento, con giudizio prognostico di certezza o probabilità vicina alla certezza sul conseguimento del bene della vita. È escluso il ristoro del danno evitabile con l’ordinaria diligenza e con gli strumenti di tutela apprestati dall’ordinamento, secondo la regola recepita dall’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. in chiave ricognitiva dell’art. 1227, comma 2, cod. civ..

Il Fatto

I ricorrenti, eredi della promittente venditrice di un appartamento in Bologna, convenivano in giudizio il Comune chiedendo il risarcimento del danno derivante da un parere comunale che aveva escluso la sanabilità paesaggistica di difformità risalenti alla costruzione del 1951, e dal ritardo nel rilascio della sanatoria.

Esponevano che la promissaria acquirente, dopo quel parere, aveva receduto dal contratto preliminare e ottenuto dal giudice civile la condanna al pagamento del doppio della caparra, per complessivi 380.000 euro oltre spese. Il Comune eccepiva l’irricevibilità per tardività e l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riqualifica la domanda in due distinte fattispecie aquiliane ex art. 2043 cod. civ.: la prima incentrata sul parere di insanabilità, la seconda sul ritardo nella definizione del procedimento di sanatoria. Le due prospettazioni, pur accomunate nel ricorso, presentano presupposti costitutivi differenti e vanno esaminate separatamente.

Sulla prima, il ricorso è irricevibile. Il termine di decadenza di centoventi giorni decorre dal momento in cui il parere è stato portato a conoscenza dei ricorrenti, coincidente quantomeno con la comunicazione del recesso dal preliminare: la successiva quantificazione giudiziale del danno non sposta l’interesse ad agire. Nel merito, la domanda è comunque infondata, poiché il risarcimento dell’interesse legittimo pretensivo esige la dimostrazione, in termini di giudizio prognostico, che il provvedimento favorevole sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4908 del 31.05.2024).

La sentenza del TAR invocata dai ricorrenti non assolve a tale onere: riguardava altro condomino e altri abusi, e non aveva accertato la spettanza del bene della vita, limitandosi a sancire l’astratta sanabilità previo parere della Soprintendenza. Il recesso, secondo la ricostruzione del giudice civile, trovava causa nell’inadempimento dell’obbligo di garantire la regolarità urbanistica dell’immobile, assunto già con il preliminare, e nella mancata disponibilità di posti auto.

Il danno non è quindi “ingiusto” e, in ogni caso, era evitabile con l’ordinaria diligenza: i ricorrenti avrebbero potuto verificare la conformità dell’immobile prima della stipula e presentare tempestiva istanza di sanatoria, tanto più che un altro condomino aveva ottenuto l’autorizzazione paesaggistica già nel 2011/2012. La regola dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. è letta come ricognitiva dell’art. 1227, comma 2, cod. civ., su un giudizio di causalità ipotetica (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4839 del 30.05.2024).

Quanto al ritardo, la domanda è parimenti irricevibile e infondata. Il procedimento era stato avviato solo nel 2015, sicché non poteva aver cagionato un danno verificatosi nel giugno 2013. Manca la prova della colpa: all’epoca il parere si inseriva in un orientamento prevalente contrario alla sanabilità postuma, modificato solo con l’entrata in vigore dell’art. 17 bis l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004. I ricorrenti, inoltre, avevano rinunciato agli strumenti di tutela, dichiarando la cessata materia del contendere nel 2016 (TAR Lazio, Sez. V, n. 5974 del 26.03.2024). Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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