La CTU conferma la doppia conformità del permesso in sanatoria (Cons. Stato n. 1592 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le prove raccolte in un processo civile svoltosi tra le stesse parti possono trovare ingresso nel processo amministrativo come argomenti di prova, utili a formare il libero convincimento del giudice, ai sensi dell’art. 11, comma 6, cod. proc. amm. Ciò vale in particolare per la relazione del consulente tecnico, della cui affidabilità scientifica e coerenza logica il giudice amministrativo può direttamente apprezzare il contenuto. Il requisito della doppia conformità di cui all’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 va verificato sulla base dell’accertata consistenza originaria del manufatto, non su una diversa ricostruzione prospettata dalla parte. Non sussiste violazione delle distanze quando la ristrutturazione sia stata eseguita in aderenza a un muro di confine preesistente e comune. La disciplina del piano delle regole che esclude dal computo della superficie residenziale le logge aperte su tre lati non si applica quando tale apertura non risulti provata.

Il Fatto

La proprietaria di un compendio immobiliare impugnava davanti al TAR Lombardia il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune a favore dei confinanti, insieme all’autorizzazione paesaggistica del Parco. L’intervento riguardava la ristrutturazione di fabbricati esistenti con parziale cambio di destinazione d’uso e faceva seguito a una precedente ordinanza di demolizione, adottata dopo un esposto della stessa ricorrente.

Il primo giudice respingeva in parte il ricorso e lo dichiarava in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, liquidando le spese in favore dei controinteressati. La ricorrente appellava, censurando la declaratoria di improcedibilità, il travisamento delle risultanze della ATP svolta davanti al Tribunale civile e la mancata considerazione dei profili di illegittimità edilizia e urbanistica, in particolare sotto il profilo delle distanze e della volumetria computabile.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esclude la produzione documentale depositata dal Comune in appello, in quanto già dichiarata inutilizzabile ed espunta in primo grado: opera il divieto dei nova posto dall’art. 104, comma 2, cod. proc. amm. Il Collegio può quindi prescindere dalle plurime eccezioni delle parti resistenti, essendo l’appello infondato nel merito.

Va confermata la statuizione di inammissibilità del ricorso nella parte relativa al ripristino dell’originaria conformazione delle falde di copertura, oggetto della precedente ordinanza di demolizione annullata dalla sentenza del TAR n. 1742 del 2015, confermata dalla sentenza della Sezione VI n. 3517 del 2022. L’appellante non ha chiarito il proprio interesse a contrastare tale rilievo, essendo incontestato che il tetto sia stato riportato nella conformazione originaria e non abbia costituito oggetto del titolo in sanatoria.

Le restanti censure, esaminate congiuntamente, mirano tutte a dimostrare l’insussistenza della doppia conformità, attraverso la pretesa inconsistenza volumetrica del manufatto accessorio e la conseguente inapplicabilità dell’art. 22 del Piano delle Regole. Il Collegio respinge la prospettazione di inattendibilità della CTU civile: le prove raccolte in un processo svoltosi tra le stesse parti entrano nel giudizio amministrativo come argomenti di prova, in forza dell’art. 11, comma 6, cod. proc. amm., e ciò vale senz’altro per la relazione del consulente tecnico, il cui contenuto il giudice può direttamente valutare nella sua coerenza e logicità, come già affermato da Cons. Stato, sez. IV, n. 3852 del 2015.

Nel caso concreto la consulenza, pur basata su un sopralluogo successivo alla realizzazione delle opere, ha accertato la preesistenza di un muro di confine comune, rispetto al quale la costruzione è stata realizzata in aderenza, e ha qualificato la porzione terminale come ripostiglio al piano terra con sovrastante loggiato coperto. La documentazione fotografica dell’appellante non scalfisce tale accertamento, né consente di evincere l’inesistenza delle chiusure laterali; anche la mappa catastale è priva di supporto tecnico idoneo a una lettura confliggente. Non è pertanto comprovata la violazione delle distanze, né quella dell’art. 22, comma 14, del Piano delle Regole, poiché l’esclusione dal computo delle superfici riguarda le logge aperte su tre lati, ipotesi che nella specie non ricorre.

Resta del tutto generica la censura relativa alla realizzazione di un volume maggiore rispetto alla mera chiusura del loggiato. L’appello è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese del grado in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *