Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro tra esecuzione e cognizione riservata (TAR Puglia n. 187 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, esperibile ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non consente la cognizione di domande ulteriori rispetto ad esso correlate. La sentenza del giudice del lavoro che condanni al riconoscimento della progressione di carriera secondo una ricostruzione operata in motivazione costituisce, in parte qua, condanna generica non suscettibile di esecuzione mediante l’ottemperanza, poiché la sua attuazione esige un accertamento nel merito del rapporto sottostante, riservato al giudice ordinario. Il giudice amministrativo, sprovvisto di giurisdizione su tale rapporto, non può sostituirsi al giudice competente nella determinazione del corretto inquadramento giuridico ed economico. È invece eseguibile la condanna al pagamento di somma liquida a titolo di differenze retributive. La domanda di astreinte va disattesa.
Il Fatto
Con sentenza n. 860 del 5 maggio 2023 il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso di una dipendente condannando l’amministrazione al riconoscimento della progressione di carriera come ricostruita in motivazione, con maturazione della fascia stipendiale 9-14 dal 01.04.2014 e della fascia 15-20 dal 01.04.2020, e al pagamento di euro 4.270,32 a titolo di differenze retributive, oltre accessori.
La sentenza, notificata in copia conforme al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale, è passata in giudicato. Asserendo l’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e segg. cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. Si sono costituiti il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale. In camera di consiglio il Collegio ha evidenziato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di inammissibilità per la genericità delle statuizioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica l’azione come esperita ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e ribadisce il perimetro del rimedio: l’ottemperanza è limitata alla stretta esecuzione del giudicato, restando esclusa la cognizione di qualsiasi altra domanda correlata.
Quanto alla progressione di carriera, il ricorso è inammissibile. La sentenza del giudice del lavoro reca, in parte qua, una condanna generica o comunque non suscettibile di esecuzione mediante l’ottemperanza. La sua attuazione richiederebbe un accertamento nel merito del rapporto sottostante, che il giudice amministrativo non può svolgere perché privo di giurisdizione su tale rapporto. Il Collegio richiama sul punto, ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 4977 del 2015 e Cons. Stato, sez. VI, n. 6773 del 2011, oltre a una articolata serie di decisioni della sezione.
Le richieste della ricorrente comporterebbero una complessa attività istruttoria sul rapporto o il suo completamento, rientrante negli accertamenti di merito del giudizio di cognizione. Il corretto inquadramento giuridico ed economico dopo la ricostruzione non è determinabile mediante semplici deduzioni poggianti sulle informazioni del dispositivo e della motivazione. Il giudice amministrativo non può sostituirsi al giudice del lavoro, giudice naturale del rapporto.
Il ricorso è invece fondato quanto alla condanna al pagamento delle differenze retributive. La sentenza è stata notificata in copia attestata conforme, integrando la condizione di procedibilità, e sussistono i presupposti dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che subordina l’azione esecutiva nei confronti della P.A. all’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo. Il giudicato risulta attestato ai sensi dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm.
Il Collegio ordina pertanto al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni, al pagamento integrale delle somme portate dalla sentenza n. 860/2023. Nomina fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, un commissario ad acta nella persona del Dirigente dell’Ufficio V della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, e termine ulteriore di trenta giorni. Disattende la domanda di astreinte in ossequio alla giurisprudenza della sezione. Compensa integralmente le spese.
Nota della Redazione
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