Oneri concessori in sanatoria e dies a quo del calcolo degli importi (Cons. Stato n. 3014 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione degli oneri di urbanizzazione dovuti per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria va effettuata applicando le tabelle vigenti al momento del rilascio del provvedimento di condono, e non quelle in vigore al momento di presentazione della domanda. Il criterio trova fondamento nel principio tempus regit actum, poiché è solo con l’adozione del titolo in sanatoria che il manufatto diviene legittimo e concorre alla formazione del carico urbanistico, presupposto sostanziale del contributo. Sul piano teleologico, il criterio garantisce l’adeguatezza della contribuzione rispetto ai costi reali dell’urbanizzazione. Il lungo tempo intercorso per la definizione del procedimento non radica alcun legittimo affidamento in capo al privato, poiché in materia di sanatoria di un illecito il mero decorso del tempo non trasforma in lecito ciò che è ab origine illecito. La scelta del legislatore di ancorare la quantificazione a uno dei possibili momenti temporali non è irragionevole, con conseguente arresto del sindacato giurisdizionale al limite del merito amministrativo.
Il Fatto
I ricorrenti avevano impugnato il provvedimento comunale di avvio del procedimento, con il quale l’amministrazione, in relazione a una domanda di condono risalente al 1986, ingiungeva il pagamento dell’oblazione ministeriale, degli oneri concessori e dei diritti di segreteria, con avvertimento che, decorso inutilmente il termine assegnato, le somme sarebbero state iscritte a ruolo.
Il TAR Lazio accoglieva parzialmente il ricorso, escludendo la dovuta dell’oblazione integrativa e stabilendo che gli oneri di urbanizzazione andavano rideterminati secondo i criteri vigenti al tempo della presentazione dell’istanza di condono. Il Comune ha proposto appello, censurando sia la ritenuta impugnabilità dell’atto, sia il criterio temporale adottato dal primo giudice.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo di appello. La dedotta natura endoprocedimentale del provvedimento può essere ravvisata solo nella parte relativa alla richiesta di adempimenti istruttori. La seconda parte dello stesso atto, recando gravose sanzioni, si configura come immediatamente lesiva della sfera giuridica dei destinatari, con conseguente interesse ad agire in capo agli stessi, indipendentemente dalla veste formale dell’atto.
Sul secondo motivo, il Consiglio di Stato prende atto dell’esistenza di orientamenti non univoci e della circostanza che la Regione Lazio non ha individuato il dies a quo per il calcolo degli oneri, con la conseguenza che trova applicazione la legge nazionale come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa. Il Collegio aderisce all’indirizzo più recente, richiamato con valore di precedente specifico e conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm.
Secondo tale indirizzo, confermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 2341/2023, gli oneri concessori vanno determinati secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria. La regola si fonda sul principio tempus regit actum e su considerazioni di ordine teleologico, volte a tutelare l’interesse pubblico all’adeguatezza della contribuzione rispetto ai costi reali.
Nessun legittimo affidamento può essere invocato dal privato in ragione della durata del procedimento. Versandosi in materia di sanatoria di un illecito, il mero decorso del tempo non può materializzare una sorta di diritto alla regolarizzazione. Il Collegio esclude altresì dubbi di legittimità costituzionale: la Corte cost., ordinanza n. 105/2010, ha riconosciuto che il legislatore può ancorare la quantificazione a differenti momenti, tra cui la data di rilascio del titolo.
La scelta dell’amministrazione non si palesa irragionevole né macroscopicamente illogica. Il sindacato giurisdizionale deve pertanto arrestarsi a tale soglia, poiché un diverso scrutinio sconfinerebbe nel merito amministrativo. L’appello è quindi parzialmente accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è respinto. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sul tema.
Nota della Redazione
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