Danno da assenteismo per falso certificato: prova dello strepitus fori richiesta (Corte dei Conti Sez. III App. n. 3 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile di responsabilità per danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, lo strepitus fori non integra un elemento costitutivo della fattispecie, ma costituisce solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento. Il danno non patrimoniale, anche in favore delle persone giuridiche, deve essere oggetto di allegazione e prova da parte del requirente, potendosi ricorrere a presunzioni semplici gravi, precise e concordanti fondate su elementi indiziari diversi dal fatto in sé. Non è sufficiente, a tal fine, la conoscenza dei fatti circoscritta agli addetti ai lavori. La Corte dei conti, in sede di appello, conferma il rigetto della domanda risarcitoria quando la Procura non abbia dedotto e provato una lesione della reputazione e del prestigio dell’ente al di là della cerchia degli uffici coinvolti.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un certificato medico di malattia risultato falso, presentato da una dipendente pubblica in servizio presso un ufficio di polizia. La condotta ha dato luogo a un procedimento penale, conclusosi con condanna divenuta irrevocabile, e a un procedimento disciplinare, definito con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione.

La Procura regionale ha convenuto la dipendente davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per il risarcimento del danno da percezione indebita di emolumenti e del danno all’immagine della amministrazione di appartenenza. La Sezione, con sentenza n. 361 del 9 novembre 2021, ha accolto la domanda sulla prima posta e ha rigettato quella relativa al danno all’immagine. Avverso tale capo la Procura ha proposto appello, sostenendo l’erroneità del rigetto e invocando un diverso inquadramento della condotta ai sensi dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il motivo con cui l’appellante assume che la condotta sia riconducibile alla fattispecie dell’art. 55-quater, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001. La censura è dichiarata infondata: la norma punisce la falsa attestazione della presenza in servizio realizzata per far risultare il dipendente al lavoro o per trarre in inganno l’amministrazione sull’orario, mentre nel caso di specie la condotta è stata attuata al diverso fine di fruire illecitamente di un periodo di assenza. La stessa Procura, del resto, aveva escluso in citazione la riconducibilità della fattispecie alla norma invocata. Il motivo introduce quindi una domanda nuova, inammissibile in appello in forza del divieto di ius novorum di cui agli artt. 193 e 194 c.g.c.

Sul secondo motivo, relativo al danno non patrimoniale, la Corte ricorda che la sua sussistenza deve essere oggetto di allegazione e prova, pur potendosi utilizzare presunzioni semplici. Nei confronti delle persone giuridiche è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., comprensivo delle conseguenze pregiudizievoli della lesione dei diritti immateriali della personalità. La liquidazione deve fondarsi sul concreto pregiudizio patito e non su valutazioni astratte.

Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui il clamore mediatico non integra un elemento costitutivo del danno, ma è solo uno dei possibili parametri della sua quantificazione equitativa. Richiama, in tal senso, le Sezioni Riunite n. 1/2011/QM e varie pronunce delle Sezioni d’appello, tra cui Sez. III App. n. 210 del 2024 e Sez. II App. n. 222 del 2024.

Tuttavia, osserva la Corte, resta imprescindibile che il requirente alleghi e provi lo strepitus fori o comunque la lesione della reputazione dell’ente. Gli indizi richiamati dall’appellante — le foto pubblicate sui social, la telefonata dall’estero, la conoscenza dei fatti da parte del medico — dimostrano una conoscenza circoscritta agli addetti ai lavori. Non è stata dedotta né provata una diffusione ulteriore idonea a ledere il prestigio e la credibilità dell’amministrazione.

La sentenza impugnata è pertanto esente da censure nella parte in cui ha escluso la prova, anche solo indiziaria, della lesività del pregiudizio. L’appello è rigettato, con conferma della decisione di primo grado e nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2059 c.c.

Tutte le 99 sentenze sull'art. 2059 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *