Cumulo posti RSA: categorie b e c DGR alternative (TAR Puglia n. 1146 del 26.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le categorie di strutture ammesse alla procedura di accreditamento delle RSA di mantenimento individuate dalla D.G.R. n. 880/2023 — lettera b) per le ex RSAA qualificate e lettera c) per le altre strutture autorizzate — esprimono, pur ordinate per priorità, presupposti soggettivi alternativi e non cumulabili per la medesima sede e i medesimi posti. Una struttura già ammessa e soddisfatta ai sensi della lettera b) non può quindi accedere anche alla categoria residuale della lettera c) per ottenere un secondo contingente. Diversamente, il limite massimo di un nucleo da venti posti letto posto dall’art. 29, comma 10-septies, della legge regionale n. 9/2017 sarebbe privato di effetto utile, potendo ogni ex RSAA eluderlo mediante una seconda domanda. Il comma 10-octies rafforza il trattamento transitorio delle ex RSAA, ma non attribuisce un contingente ulteriore cumulabile.

Il Fatto

La controversia riguarda il percorso amministrativo con cui una struttura residenziale per anziani, già autorizzata come RSAA ai sensi dell’art. 67 del regolamento regionale n. 4/2007 e gestita da una cooperativa sociale, è stata ammessa alla qualificazione, poi autorizzata e infine accreditata come RSA di mantenimento ai sensi del regolamento regionale n. 4/2019.

La ricorrente opera nel medesimo Distretto sociosanitario e nello stesso settore dell’assistenza residenziale. Ha impugnato la delibera regionale di ammissione, l’autorizzazione comunale e i titoli edilizi presupposti, quindi, con cinque successivi ricorsi per motivi aggiunti, la verifica di compatibilità, la programmazione dei posti, l’autorizzazione all’esercizio e infine l’assegnazione provvisoria e l’accreditamento di trenta posti in favore della controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale delimita anzitutto l’oggetto del giudizio. Dichiara inammissibili le domande rivolte contro le istanze private e gli atti endoprocedimentali privi di efficacia esterna autonoma, nonché quelle volte a ottenere l’accertamento dei presupposti per l’autotutela o per i poteri repressivi edilizi: il giudice amministrativo non può sostituirsi alla valutazione discrezionale dell’amministrazione. Respinge invece l’eccezione di carenza d’interesse, perché l’accreditamento concluso incide su una risorsa programmata e limitata e sull’assetto concorrenziale del mercato.

Nel merito, il ricorso introduttivo e i primi tre motivi aggiunti sono respinti. Quanto alle garanzie partecipative, l’obbligo di considerare le memorie non impone di confutare analiticamente ogni argomento. Sulla qualificazione, la disciplina transitoria ha consentito alle RSAA già autorizzate di trasformarsi su richiesta, e la D.G.R. n. 522/2021 ha carattere ricognitivo. Le contestazioni strutturali cedono di fronte alla verificazione, che ha accertato la conformità ai parametri dell’art. 67 e la dotazione dei servizi igienici superiore al minimo dell’art. 4.4 del d.m. n. 236/1989; il regime di visitabilità condizionata dell’art. 5.7 è stato correttamente applicato alle rampe.

Sul piano urbanistico, il richiamo del verificatore all’art. 43 delle N.T.E. è dichiarato non pertinente, ricadendo l’immobile in zona AS regolata dall’art. 33. Tale zona è destinata a servizi di interesse pubblico, tra cui quelli assistenziali: la natura privata del gestore e l’onerosità delle prestazioni non trasformano la funzione in attività commerciale incompatibile. Non è dimostrato un mutamento di destinazione urbanisticamente rilevante, né un travisamento dell’attestazione comunale di conformità. Esclusa la decadenza ex art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 e la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della l.r. n. 18/2020, il Tribunale nega che la precedente sentenza n. 1323/2022 abbia prodotto un giudicato conformativo sulla riserva dei sessantanove posti.

Il quarto e il quinto ricorso per motivi aggiunti sono invece parzialmente accolti. Le lettere b) e c) della Sezione 1 della D.G.R. n. 880/2023 identificano presupposti soggettivi alternativi: l’espressione “altre strutture” impedisce di ricondurre alla lettera c) una struttura già ammessa ai sensi della lettera b) per la stessa sede e i medesimi posti. Il cumulo tra modello Accr. 3 e Accr. 4 elude il tetto di venti posti. Sono pertanto annullate la D.G.R. n. 1754/2024 e la determinazione n. 423/2025 nella parte in cui assegnano e accreditano dieci posti ulteriori, salvo il potere regionale di rideterminarne la destinazione, senza vincolo di attribuzione diretta alla ricorrente. Le spese sono compensate; quelle di verificazione sono poste a carico della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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