Cumulo di sanzione demolitoria e pecuniaria per abusi in centro storico (Cons. Stato n. 4531 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi su immobili ricadenti in zona omogenea A, anche se privi di vincolo specifico, la normativa regionale del Lazio prevede legittimamente il cumulo tra l’ingiunzione a demolire e la sanzione pecuniaria. La scelta del legislatore regionale di innalzare la tutela dei centri storici è conforme a Costituzione, poiché la Regione può imporre regimi di salvaguardia più rigorosi dello standard minimo statale. L’ordine di demolizione ha carattere rigidamente vincolato e non richiede motivazione sull’interesse pubblico concreto, né consente alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso. La nozione di area pertinenziale ex art. 9 della legge n. 122 del 1989 presuppone una relazione di contiguità fisica e opera solo per parcheggi realizzati nel sottosuolo.

Il Fatto

Una società ha impugnato dinanzi al TAR Lazio l’ordinanza con cui Roma Capitale le ha ingiunto la demolizione di un box auto realizzato senza titolo in un immobile del centro storico, con applicazione della sanzione pecuniaria. L’intervento di ristrutturazione edilizia era stato avviato sulla base di una DIA del maggio 2014 che, secondo l’amministrazione, non contemplava il box contestato. A seguito di sopralluogo del settembre 2014, la polizia municipale aveva accertato la chiusura della parte finale della rampa di accesso al garage sotterraneo, con realizzazione di un manufatto non previsto negli elaborati progettuali.

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. La società ha proposto appello, reiterando i motivi di primo grado e chiedendo una verificazione o consulenza tecnica.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha anzitutto confermato la dichiarazione di improcedibilità della domanda di annullamento dell’ordinanza di sospensione dei lavori, divenuta inefficace per l’intervenuta ingiunzione a demolire e in assenza di un residuo interesse risarcitorio ex art. 34, comma 3, c.p.a. Ha poi respinto l’istanza istruttoria, ritenendo la documentazione in atti sufficiente a provare i fatti rilevanti.

Nel merito, la questione centrale riguardava la conformità delle opere al progetto allegato alla DIA. Dal raffronto tra gli elaborati emerge che, mentre i primi sedici box presentano il segno grafico dell’apertura con porta basculante, il diciassettesimo è configurato come interamente chiuso. Il sopralluogo ha accertato una difformità rispetto al titolo, che giustifica l’ingiunzione ex art. 33 del Testo unico edilizia e non ex art. 37, trattandosi di ristrutturazione in zona A.

Quanto alla dedotta natura pertinenziale, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l’art. 9 della legge n. 122 del 1989 richiede una relazione di pertinenzialità materiale con il fabbricato principale, esclusa per le aree semplicemente limitrofe (Consiglio di Stato, sez. II, n. 10800 del 2023). In ogni caso, il box non è completamente interrato, risultando in rilievo per circa 0,80 metri, onde resta soggetto alla disciplina delle nuove costruzioni fuori terra.

Le censure procedimentali sono state dichiarate infondate, ribadendo che l’ordine di demolizione è atto vincolato, non richiede comparazione di interessi e non ammette affidamento (Adunanza plenaria n. 9 del 2017). Sul cumulo sanzionatorio, la Corte ha ritenuto inammissibile, perché nuova, la contestazione sulla zona A, comunque infondata atteso che il PRG capitolino adotta una nozione estensiva di centro storico comprensiva della città storica. Ha quindi dato prevalenza all’art. 16, comma 5, della legge regionale Lazio n. 15 del 2008, che impone l’applicazione congiunta delle due sanzioni, in linea con la giurisprudenza costituzionale che ammette tutele regionali più ampie (sentenze n. 233 del 2015 e n. 11 del 2016) e con Consiglio di Stato, sez. VI, n. 7642 del 2020. L’appello è stato rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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