La diligenza del difensore non giustifica la compensazione delle spese (Cons. Stato n. 4526 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo dispone di ampia discrezionalità nella statuizione sulle spese, ma deve motivare le ragioni della compensazione, che deroga al principio della soccombenza sancito dal codice del processo amministrativo. La scarsa diligenza del difensore nei richiesti adempimenti formali, con eventuale dilatazione dei tempi processuali, non costituisce ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese. La liquidazione dei compensi professionali, abrogate le tariffe, avviene secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, salvo motivato discostamento. Unico limite inderogabile è l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta liquidazioni simboliche non consone al decoro della professione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il diritto all’erogazione della c.d. Carta docenti in relazione agli incarichi di supplenza conferiti, con condanna dell’amministrazione al pagamento degli importi dovuti. Il giudice del lavoro n. 403 del 29 gennaio 2024 aveva accertato il diritto.

Instaurato il giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, questo accoglieva il ricorso ma compensava integralmente le spese di lite. Il TAR riteneva che il deposito delle copie asseverate del titolo e dell’attestazione di passaggio in giudicato solo a seguito dell’ordine impartito, con conseguente dilatazione dei tempi, integrasse un comportamento processuale giustificativo della compensazione. L’appellante impugnava tale capo, deducendo la perplessità e irragionevolezza della motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal riconoscimento dell’ampio potere discrezionale del giudice di merito in materia di spese, comprensivo della facoltà di riconoscere su piano equitativo i giusti motivi di compensazione o di escluderla, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2007. Tale potere incontra però il limite del principio della soccombenza e dell’obbligo di motivare le ragioni che se ne discostano.

Passando al merito della liquidazione, la Corte ricostruisce il quadro normativo: l’abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell’art. 9, primo comma, della legge n. 27/2012 e la disciplina dell’art. 13 della legge n. 247/2012, che affida al giudice la liquidazione secondo i parametri ministeriali. Ne deriva il venir meno del vincolo dei minimi tariffari, ma resta il riferimento ai parametri del D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, con l’unico limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ.

Il giudice deve quindi regolare le spese avendo riguardo alle caratteristiche, all’urgenza e al pregio dell’attività prestata, alla natura e difficoltà dell’affare, ai risultati conseguiti e alla complessità delle questioni trattate, valutati anche gli eventuali contrasti giurisprudenziali.

Nel caso concreto il TAR si è limitato a valorizzare la scarsa diligenza del difensore in ordine ad alcuni adempimenti formali. Per il Collegio si tratta di circostanza che la parte privata potrà eventualmente apprezzare sotto il profilo della qualità dell’operato del proprio difensore, ma che non è utile al giudice per compensare le spese. La compensazione va dunque riformata e, in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, si procede a nuova liquidazione equitativa, tenuto conto della difficoltà e dell’impegno richiesti dalla causa, vertente su un’unica questione di silenzio-inadempimento. L’appello è accolto e le spese del grado seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2233 c.c.

Tutte le 295 sentenze sull'art. 2233 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *