Poteri d’urgenza in materia sanitaria: la competenza è del sindaco, non dell’ASP (C.G.A.R.S. n. 670 del 19.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica, l’autorità competente è il sindaco e non l’Azienda sanitaria provinciale. L’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 32 della legge n. 833/1978 attribuiscono al primo cittadino il potere di adottare ordinanze sanitarie emergenziali. L’Azienda sanitaria, titolare di funzioni tecnico-sanitarie, deve riferire al sindaco, che provvede eventualmente con atto proprio. Il provvedimento adottato dall’ASP che disponga la sospensione delle attività didattiche è pertanto affetto da difetto assoluto di competenza ed è illegittimo, anche in presenza di un accertato focolaio di contagio. In situazioni di emergenza non opera il principio secondo cui chiunque può adottare qualsiasi misura, dovendosi rispettare il riparto legale delle attribuzioni.
Il Fatto
I genitori di due alunni di una scuola primaria paritaria impugnavano davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il provvedimento con cui la U.O.C. SIAN dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa aveva disposto l’interruzione immediata delle attività didattiche in presenza presso un istituto paritario, a tutela della salute degli alunni. La misura era stata adottata perché i locali scolastici coincidevano con la residenza delle suore insegnanti, risultate in larga parte positive al virus e sottoposte a isolamento.
Il TAR accoglieva il ricorso in forma semplificata, rilevando che l’Azienda sanitaria aveva esercitato poteri non attribuiti. L’ASP proponeva appello, deducendo l’improcedibilità del ricorso per cessazione degli effetti, l’autonoma decisione della coordinatrice didattica e l’illegittimità della condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. La riapertura dell’istituto era avvenuta in forza del decreto di sospensione emesso ex art. 56, primo comma, cod. proc. amm. dal TAR, e non per annullamento in autotutela dell’atto. Il provvedimento impugnato non indicava alcun termine finale dei propri effetti e nessun atto dell’ASP ne dimostrava la sopravvenuta inoperatività. Gli appellati hanno inoltre confermato la persistenza dell’interesse ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.
Quanto ai litisconsorti, la Corte condivide l’avviso del primo giudice: nel giudizio non vi erano soggetti che avessero diritto alla notifica del ricorso.
Il secondo motivo è infondato. L’appellante sosteneva che la sospensione fosse stata decisa autonomamente dalla coordinatrice dell’istituto, mentre l’atto dell’ASP rispondeva solo a esigenze sanitarie. La lettura del provvedimento smentisce la tesi: l’ASP, appreso dell’avvio delle attività in presenza nonostante il focolaio, aveva direttamente disposto l’interruzione delle attività didattiche.
Il Collegio afferma il principio centrale: l’ASP ha adottato un provvedimento estraneo alle proprie competenze, poiché spetta al sindaco la competenza a emanare provvedimenti contingibili e urgenti in materia sanitaria. L’autorità locale sanitaria è il sindaco, non l’Azienda. Questa avrebbe dovuto riferire al primo cittadino, che avrebbe eventualmente provveduto. Non vige il principio secondo cui in emergenza chiunque può far tutto: anche le situazioni urgenti e atipiche vanno regolate nel rispetto delle competenze di legge.
Infine, il terzo motivo non merita accoglimento. La condanna alle spese del primo grado segue il principio di soccombenza e può essere rivista solo se irragionevole o arbitraria, evenienza non ricorrente. L’appello è respinto e l’appellante condannato alle spese del secondo grado, quantificate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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