Cure all’estero, onere di provare l’insostituibilità del trattamento straniero (TAR Liguria n. 554 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di autorizzazione alle cure di alta specializzazione all’estero, disciplinata dal D.M. 3/11/1989, il potere amministrativo esercitato dalla struttura sanitaria intermedia una posizione di interesse legittimo pretensivo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. Il diniego non è illegittimo per difetto di motivazione quando si fondi sulla valutazione del Centro regionale di riferimento che accerta la stabilizzazione neurologica del paziente e l’idoneità del presidio nazionale a garantire un programma riabilitativo intensivo in linea con le indicazioni dei sanitari esteri. In tal caso grava sul richiedente l’onere probatorio di dimostrare la necessità di prestazioni ulteriori e diverse da quelle tempestivamente e adeguatamente ottenibili presso il presidio di alta specialità italiano, non essendo sufficiente la mera reiterazione dell’istanza già in parte accolta, in assenza di sopravvenute esigenze cliniche.
Il Fatto
I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale su un minore gravemente lesionato a seguito di un incidente stradale, ottenevano dall’azienda sanitaria l’autorizzazione, tramite formulario S2, a una lunga serie di periodi di ricovero presso una clinica di neuroriabilitazione austriaca. Il paziente traeva notevoli benefici dal trattamento.
Alla scadenza del settimo periodo la struttura austriaca sollecitava un’ulteriore proroga di tre mesi. L’ASL concedeva la proroga per un solo mese e, sulla base del parere del Centro regionale di riferimento, respingeva la nuova richiesta, indicando quale centro idoneo in Italia l’unità operativa di riabilitazione dell’ospedale ligure. I genitori impugnavano il diniego, deducendo il difetto di motivazione e la contraddittorietà rispetto alle autorizzazioni precedenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il D.M. 3/11/1989 delinea un potere amministrativo che, anche ove qualificabile come vincolato, intermedia la posizione del cittadino che aspira alle cure gratuite all’estero, a tutela dell’interesse pubblico al corretto utilizzo delle risorse. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 6371 del 2020 e il precedente della stessa Sezione TAR Liguria n. 864 del 2024, il giudice conferma la propria giurisdizione.
Nel merito il ricorso è infondato. Il difetto di motivazione non sussiste, perché il diniego si collega alla determinazione del 25 settembre 2024, con cui l’ASL aveva già concesso una proroga “non più rinnovabile” di un solo mese. La relazione del Centro regionale dava conto dei progressi clinici conseguiti e dell’esistenza di condizioni favorevoli al trasferimento presso la struttura ligure, ove era possibile seguire un programma riabilitativo intensivo comprensivo di fisioterapia, terapia occupazionale, logoterapia e terapia robotica, coerente con le indicazioni dei sanitari austriaci.
La Sezione distingue espressamente il caso dalla sentenza n. 864/2024, relativa al medesimo Centro: là il diniego si esauriva in un modulo prestampato con una crocetta, qui invece la comunicazione dell’11 ottobre 2024 si limitava a ribadire quanto già stabilito, a fronte della reiterazione, a pochi giorni di distanza, di un’istanza in parte accolta, senza che la nuova relazione medica prospettasse sopravvenute esigenze cliniche diverse da quelle già valutate.
Da qui la precisazione sull’onere probatorio: accertata la stabilizzazione neurologica del paziente, spettava ai ricorrenti dimostrare la necessità di prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle ottenibili tempestivamente e adeguatamente presso il presidio di alta specialità nazionale. Prova non fornita, con conseguente rigetto del ricorso e compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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