Dimensionamento scolastico regionale e sindacato sui criteri di accorpamento (TAR Campania n. 5036 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte regionali di dimensionamento della rete scolastica costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, quali illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione. Il vincolo del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA, definito dal D.I. n. 127 del 30.06.2023, comprime la discrezionalità regionale fino a rendere meramente formale l’autonomia residua nell’allocazione delle autonomie scolastiche, atteso che le sedi prive di dirigente e di direttore dei servizi generali non possono essere mantenute attive. La motivazione dell’atto di programmazione può essere per relationem e non deve persuadere dell’opportunità della scelta, ma solo dell’assenza dei vizi sindacabili.
Il Fatto
Il Comune ricorrente impugna la delibera della Giunta regionale della Campania n. 816 del 29.12.2023, con cui, nell’aggiornamento del dimensionamento scolastico per l’anno 2024/2025, i plessi dell’istituto comprensivo sito nel proprio territorio vengono accorpati a istituti comprensivi di Comuni confinanti. L’effetto lamentato è la soppressione di fatto dell’istituzione scolastica autonoma locale, con conseguente decentramento del servizio e pregiudizio per la comunità amministrata.
Il ricorrente deduce la violazione delle linee guida regionali approvate con precedente delibera giuntale e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Sostiene, in particolare, che la Regione non avrebbe tenuto conto della proposta della Provincia, contraria a qualsiasi taglio, né dell’istanza comunale di mantenimento dell’autonomia, e che avrebbe accorpato plessi anziché istituzioni scolastiche per eludere la regola sull’individuazione della sede legale nel Comune con il maggior numero di alunni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, per la loro conterminenza, e li ritiene infondati. Il quadro ricostruttivo muove dal D.I. n. 127 del 30.06.2023, che ha assegnato alla Campania un contingente di dirigenti scolastici e DSGA inferiore al numero degli istituti esistenti, con una riduzione progressiva nel triennio. La Regione ha quindi perduto centosette autonomie, come precisato in memoria.
La Corte costituzionale, con la pronuncia richiamata nel testo, ha ritenuto legittima la riforma che ha ridisegnato il contingente. Ne deriva che, difettando personale sufficiente, la Regione non gode di spazi di discrezionalità per impedire la chiusura delle istituzioni prive di dirigente e di direttore dei servizi generali. La proroga introdotta dal d.l. n. 215/2023, che consente per il solo anno 2024/2025 un limitato aumento di autonomie con sole reggenze, non incide sul punto: non permette variazioni in esubero rispetto al contingente e consente solo di rinviare operazioni di riorganizzazione, ferma restando la decurtazione complessiva.
Su queste basi il Collegio esclude che la delibera impugnata presenti profili di illogicità, irrazionalità, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti o dei presupposti, carenza di istruttoria o di motivazione. La scelta di sopprimere la sede in controversia non dipende da determinazioni arbitrarie della Giunta, ma dalla necessità di operare scelte discrezionali discendenti dall’indisponibilità di un numero sufficiente di dirigenti e DSGA. La valutazione di infondatezza già espressa in sede cautelare viene confermata.
Il Collegio ribadisce quindi i limiti del sindacato giurisdizionale sugli atti di programmazione e organizzazione dei servizi pubblici. Richiamando la giurisprudenza amministrativa consolidata, si afferma che tali atti, pur ampiamente discrezionali, non si sottraggono al controllo del giudice, ma questo non può invadere il merito delle scelte e può cogliere solo i vizi che appaiano ictu oculi. L’adeguatezza della motivazione, consentita anche per relationem, non deve convincere dell’opportunità della scelta, ma solo dell’assenza dei vizi sindacabili.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di lite sono interamente compensate in ragione della natura superindividuale degli interessi azionati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.