Danni da siccità: calo calcolato sulla campagna olearia non sull’anno solare (TAR Calabria n. 1272 del 23.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La soglia del 30% della produzione lorda vendibile richiesta dall’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 102/2004 per accedere agli indennizzi da avversità atmosferiche non si calcola sull’anno solare. Per la produzione olearia l’arco temporale rilevante è l’annata olearia, che l’art. 6 Regolamento (UE) n. 1308/2013 colloca tra il 1° luglio e il 30 giugno dell’anno successivo. La circolare esplicativa dell’amministrazione non ha spessore normativo e non vincola l’interprete. Il provvedimento che esclude l’indennizzo applicando il criterio dell’anno civile è pertanto illegittimo e va annullato, con salvezza del riesercizio della valutazione.

Il Fatto

L’imprenditrice agricola ricorrente aderiva all’avviso pubblico regionale per gli indennizzi dei danni alle produzioni causati dalla siccità verificatasi in Calabria dall’1 giugno al 31 ottobre 2022. Nella domanda del 16 febbraio 2023 dichiarava di aver perduto oltre l’80% della produzione della campagna olearia 2022.

Con il decreto dirigenziale del 30 giugno 2023, n. 9381, la domanda era esclusa perché il danno risultava inferiore al 30% della produzione lorda vendibile. Dopo l’accesso agli atti proponeva ricorso, chiedendo l’annullamento del decreto e l’inserimento nell’elenco delle pratiche ammesse, con tre motivi: violazione dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 102/2004 e difetto di motivazione; omessa pubblicazione della graduatoria provvisoria e mancato subprocedimento ex art. 10-bis l. n. 241/1990; omesso soccorso istruttorio.

La Motivazione della Corte

La Regione resistente difendeva il proprio operato richiamando la circolare del Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura del 21 novembre 2018, n. 32780, che assume a base del calcolo le fatture emesse negli anni solari di riferimento. Rapportando la media del fatturato del triennio precedente a quello dell’anno dell’evento, l’amministrazione riteneva che il fatturato 2022 fosse superiore alla media e che nulla fosse dovuto.

Il Collegio concentra l’analisi sulla norma applicabile. L’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 102/2004 richiede danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile, ma non indica criteri temporali per il calcolo. Il silenzio della disposizione va colmato tenendo conto della realtà produttiva: la produzione agraria non segue necessariamente i tempi dell’anno civile.

Per la produzione olearia soccorrono elementi normativi puntuali. L’art. 6 Regolamento (UE) n. 1308/2013 fissa la campagna di commercializzazione dell’olio di oliva e delle olive da tavola dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Da qui la conseguenza: il calo di produzione non può essere valutato sull’anno solare, ma va misurato sull’annata olearia.

La circolare regionale, pur conforme al criterio seguito dall’amministrazione, non ha spessore normativo e non può vincolare l’interpretazione della legge da parte del giudice. L’operato regionale si pone quindi in difformità rispetto all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 102/2004, letto alla luce del Regolamento europeo e della realtà agraria.

Il primo motivo è fondato e assorbe le ulteriori censure. Il decreto è annullato nella parte di interesse, con salvezza del riesercizio dell’attività valutativa della domanda da parte della Regione. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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