Danno da atto amministrativo e revoca non impugnata: difetto di nesso causale (TAR Emilia-Romagna n. 53 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di risarcimento del danno da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa il nesso causale va accertato con riferimento all’atto che ha effettivamente determinato la preclusione lamentata, non all’atto meramente presupposto. La revoca della qualifica di guardia giurata particolare, adottata con provvedimento autonomamente lesivo e non impugnato, si cristallizza nei suoi effetti e interrompe il collegamento eziologico tra la precedente nota annullata in sede giurisdizionale e il danno dedotto. Il ricorrente che invochi il ristoro del pregiudizio derivante dall’impossibilità di esercitare l’attività deve quindi dimostrare che quella impossibilità discende dall’atto impugnato e non da provvedimenti divenuti definitivi, dovendosi escludere il riconoscimento del danno in difetto di un elemento costitutivo della fattispecie.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver svolto l’attività di guardia giurata come dipendente, aveva chiesto alla Prefettura l’autorizzazione a esercitarla come lavoratore autonomo. La domanda era stata respinta e il diniego, impugnato, era stato annullato dal TAR con più pronunce succedutesi negli anni, fino al rilascio del decreto di riconoscimento della qualifica il 29.3.2011.
Con nota del 31.7.2012 la Prefettura aveva richiamato l’art. 6, comma 2, del D.M. n. 269/2010, che subordina il riconoscimento della nomina a guardia giurata all’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente, intimando l’adeguamento entro il 16.9.2012. Quella nota, impugnata, era annullata dal TAR con sentenza n. 38/2019, confermata dal Consiglio di Stato n. 834/2020. Il ricorrente ha quindi chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti nel periodo tra il 16.9.2012 e il 3.2.2020 per non aver potuto esercitare l’attività in forma autonoma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita anzitutto l’oggetto del giudizio: restano fuori i fatti anteriori al 31.7.2012, già coperti da altra decisione del Tribunale, mentre la domanda riguarda esclusivamente i danni asseritamente conseguenti alla nota di quella data.
Il ricorso è respinto per difetto del nesso causale. La Prefettura aveva sì annullato la nota, ma la revoca del riconoscimento della qualifica era stata adottata con successivo provvedimento del 24.4.2013, fondato su due rilievi autonomi: la nota della Questura che segnalava la carenza dei progetti di regolamento, tali da non consentire di individuare le attività svolte né le modalità dei servizi, e il mancato adeguamento alle prescrizioni del D.M. n. 269/2010.
Il Tribunale sottolinea che quel provvedimento di revoca non è stato impugnato e risulta quindi cristallizzato nei suoi effetti. È pertanto tale atto, e non la nota annullata, ad aver eventualmente determinato la preclusione dello svolgimento dell’attività. Osserva inoltre che lo stesso decreto di riconoscimento del 29.3.2011 già richiamava l’obbligo di adeguamento all’art. 8, comma 1, del D.M. 269/2010 e che quella prescrizione non è mai stata contestata.
Assume rilievo anche la revoca del porto di pistola, anch’essa non impugnata, posto che quel titolo costituisce condizione indispensabile per esercitare l’attività di guardia giurata. La sua caducazione avrebbe comunque impedito lo svolgimento del servizio, a prescindere dalla nota del 31.7.2012.
Il Collegio dubita del carattere provvedimentale della nota, ma rileva che la questione non è stata sollevata né davanti a sé né davanti al Consiglio di Stato. In definitiva il mancato esercizio dell’attività va ricondotto ai provvedimenti del 2013, atti direttamente lesivi ma non ritualmente impugnati. Il ricorso è rigettato nel suo complesso, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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