Ottemperanza al giudicato e obbligo del commissario ad acta (TAR Campania n. 5697 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta nominato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. esercita un munus di ausiliario del giudice intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario è determinato e liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002. La relativa parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrenti non dal deposito della relazione sull’attività svolta, ma dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a riconoscerle il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato in determinati anni scolastici.
La sentenza, notificata all’amministrazione e non impugnata come attestato da certificazione di cancelleria, era rimasta ineseguita. La ricorrente proponeva allora ricorso in ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine all’amministrazione, la nomina del commissario ad acta con liquidazione del compenso e la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il ricorso è pertanto accolto.
Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Sul commissario ad acta il Collegio precisa che il relativo munus deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S. sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002, con riguardo all’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circolare del Ministero del Tesoro n. 75 del 3.12.1991, nonché all’art. 56 per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico.
La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, precisandosi che il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta. Il commissario è inoltre tenuto al deposito di atti e documenti tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
Le spese di lite, comprensive di atti successivi al decreto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura che tiene conto della non particolare complessità delle questioni. Il Ministero è condannato al pagamento di € 800,00 oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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