PEC nella casella spam e onere di controllo del destinatario (TAR Molise n. 41 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione a mezzo PEC tra amministrazione e impresa partecipante a una procedura di finanziamento produce gli effetti della notificazione per mezzo della posta, ai sensi dell’art. 48, comma 2, C.A.D., e la sua conoscenza legale non è esclusa dallo smistamento del messaggio nella cartella di posta indesiderata. Grava sul destinatario titolare della casella certificata un onere di controllo anche sui messaggi confluiti nella cartella antispam, quale regola di ordinaria diligenza aziendale. L’amministrazione che abbia trasmesso la PEC all’indirizzo indicato nel bando e documenti la ricevuta di avvenuta consegna non viola i canoni di correttezza, prudenza e leale collaborazione. Il favor partecipationis recede dinanzi alla par condicio quando la lex specialis disciplina in modo chiaro lo strumento comunicativo e l’integrazione documentale sia rimessa a un termine perentorio.

Il Fatto

Una società agricola partecipava all’avviso pubblico indetto dalla Regione Molise per il finanziamento di strutture ricettive e del turismo rurale. La procedura si articolava in tre fasi: verifica formale, attribuzione di punteggi e valutazione di ammissibilità e merito, quest’ultima riservata alle domande collocate in posizione utile secondo le risorse disponibili.

Inizialmente esclusa per carenza di risorse, la società veniva recuperata a seguito di un rifinanziamento e di uno scorrimento della graduatoria. La Regione le inviava la comunicazione di ammissione alla terza fase a mezzo PEC, con invito a trasmettere la documentazione integrativa entro venti giorni, a pena di esclusione. Il messaggio finiva nella cartella spam per effetto dei filtri del sistema dell’impresa, che ne apprendeva il contenuto solo dopo circa due mesi. Seguiva la richiesta di rimessione in termini, respinta dall’amministrazione con la determinazione di esclusione impugnata davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Una prima censura riguardava la trasmissione della comunicazione a più destinatari, anziché in forma individuale. Il TAR qualifica l’atto come atto plurimo: più provvedimenti scindibili veicolati da un’unica manifestazione formale, ciascuno conservante la propria autonomia in capo al singolo destinatario, secondo l’insegnamento del Cons. Stato, sez. V, n. 7144 del 2005 e di Cons. Stato, sez. VI, n. 765 del 2009. La comunicazione risultava quindi coerente con il bando e idonea alla funzione.

Il nucleo della decisione investe le modalità della trasmissione. Richiamati gli artt. 41 e 48 del C.A.D., il Tribunale afferma che la PEC costituisce mezzo non solo idoneo ma sostanzialmente esclusivo delle comunicazioni tra amministrazione e imprese, tanto che non era necessario affiancare raccomandata o contatto telefonico. L’indirizzo utilizzato era quello indicato dal bando; la denominazione degli allegati richiamava la dicitura “impresa esistente” già presente nei fac-simili del bando; l’oggetto della PEC rendeva evidente la provenienza regionale.

Le doglianze tecniche sulla presunta pericolosità dei file a doppia estensione e sul rischio di malware restano prive di riscontro oggettivo. La consulenza prodotta si limita a richiamare indicazioni generiche tratte da un sito internet, riferite a tipologie di file non riprodotte nell’allegato regionale. Del pari inconferente è il richiamo all’art. 3 del D.L. n. 215/2023, che proroga termini di procedimenti diversi, relativi a un attacco informatico successivo al periodo rilevante.

Il sistema di posta con firma certificata garantisce identificazione del mittente e opponibilità del messaggio, e la Regione aveva allegato la ricevuta di avvenuta consegna all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, come prescritto dall’art. 21, punto 5, del bando. Il disguido deriva quindi dalla configurazione dei filtri dell’impresa, non imputabile all’amministrazione: opera il principio di auto-responsabilità, richiamato con Cass. civ., sez. lav., n. 12451 del 2018 e con il precedente di TAR Lazio, sez. I, n. 5534 del 2018, secondo cui è regola di prudenza aziendale verificare anche la posta indesiderata.

Quanto all’affidamento, il bando aveva espressamente previsto la possibilità di scorrimenti, onde nessuna convocazione “a sorpresa” poteva dirsi determinata dalla PEC; difettano comunque i presupposti indicati dalla Ad. Plen. n. 5/2018. Infine, il soccorso istruttorio non è invocabile: il favor partecipationis recede dinanzi alla par condicio, avendo la lex specialis dettato una disciplina chiara dello strumento comunicativo. Le spese sono compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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