Improcedibile l’appello sulla sanatoria dopo l’acquisizione delle opere abusive (Cons. Stato n. 9874 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando i provvedimenti di ingiunzione alla demolizione e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive siano stati confermati con sentenze passate in giudicato, l’appello avverso il diniego di accertamento di conformità è improcedibile. Non è più possibile, infatti, alcuna valutazione sulla fattibilità della sanatoria: le opere dovevano essere demolite e, in difetto di ottemperanza, sono state acquisite al patrimonio comunale. L’eventuale pendenza di distinte impugnazioni non incide su tale esito quando i giudicati formatisi abbiano già consolidato gli effetti dei provvedimenti presupposti.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile in Napoli presentava nel marzo 2015 un’istanza di accertamento di conformità per una serie di opere: una piscina, una casetta in legno, un gazebo, una tettoia e la pavimentazione di un’ampia area. Il servizio edilizia privata del Comune, con provvedimento del gennaio 2016, ne comunicava l’improcedibilità, negava la sanatoria, ordinava il ripristino e disponeva l’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale.
Il TAR Campania, Sezione Quarta, con la sentenza n. 5609/2020 respingeva il ricorso, rilevando l’esito sfavorevole delle precedenti impugnazioni e il conseguente consolidamento dell’efficacia dei provvedimenti di ripristino e di acquisizione. Il ricorrente proponeva appello, deducendo l’irrilevanza della pendenza delle impugnazioni sui provvedimenti presupposti e l’invalidità derivata del diniego rispetto alle previsioni della Variante al PRG. Il Comune eccepiva in via preliminare l’improcedibilità dell’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’eccezione preliminare del Comune e dichiara l’appello improcedibile. Il ragionamento muove da un dato assorbente: l’impugnazione concerne il diniego di sanatoria relativo alle medesime opere per le quali era stata disposta la demolizione e, successivamente, l’acquisizione al patrimonio comunale.
I ricorsi avverso tali provvedimenti sono stati decisi con le sentenze del TAR Campania n. 14/2018 e n. 2170/2019, che hanno confermato le determinazioni comunali. Si è dunque formato il giudicato sull’ordine di demolizione e sull’acquisizione delle opere abusive, con la conseguenza che gli effetti di quei provvedimenti restano definitivamente consolidati.
Da qui la preclusione sostanziale: non è più possibile compiere alcuna valutazione circa la fattibilità di un accertamento in sanatoria, perché le opere edilizie dovevano essere demolite e, non essendo stata ottemperata l’ingiunzione comunale, ne è stata disposta l’acquisizione al patrimonio comunale. La verifica di conformità alle N.T.A. della Variante al PRG, invocata dall’appellante, resta così priva di oggetto utile.
La Corte non segue pertanto la prospettazione dell’appellante secondo cui la pendenza delle impugnazioni avrebbe dovuto rendere irrilevante il consolidamento dei provvedimenti presupposti. Il giudicato formatosi su demolizione e acquisizione chiude la questione in rito, rendendo superfluo l’esame nel merito dei due motivi.
L’esito in rito giustifica la compensazione delle spese della fase di appello. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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