Danno da ritardo nel contributo per restauro e interessi legali (Cons. Stato n. 7784 del 27.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ritardo colpevole dell’amministrazione nella liquidazione del contributo richiesto per il restauro conservativo di un immobile vincolato integra un danno ingiusto risarcibile, ove il contributo sia stato riconosciuto a seguito di annullamento giurisdizionale del diniego. Sussistono i presupposti dell’ingiustizia del danno da ritardo e della sua riconducibilità alla condotta rimproverabile dell’amministrazione quando questa, dopo la sentenza che ne impone il riesame, resti inerte sino alla nomina del commissario ad acta. Il risarcimento va liquidato nei limiti della domanda formulata in sede di discussione orale, con decorrenza degli interessi al saggio legale dalla data di adozione dei dinieghi originari. La specificità delle questioni e l’esito complessivo della lite giustificano la compensazione delle spese del doppio grado.
Il Fatto
I proprietari di un compendio immobiliare di interesse storico-artistico chiedevano all’amministrazione la concessione di contributi per un intervento di restauro conservativo. L’amministrazione negava i contributi con due distinte note.
I proprietari impugnavano i dinieghi davanti al TAR Umbria, che con sentenza n. 329 del 15 maggio 2023 dichiarava in parte irricevibile e in parte accoglieva le domande, imponendo all’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza di liquidazione. Entrambe le parti proponevano appello. Con sentenza non definitiva n. 3365 del 17 aprile 2025 la Sezione respingeva l’appello del Ministero e accoglieva parzialmente quello dei proprietari, rimettendo la questione risarcitoria all’esito del riesame. Seguivano due ordinanze di sollecito e, infine, la nomina del commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto delle relazioni depositate dal commissario ad acta, che hanno liquidato i contributi nella misura, rispettivamente, del 20% e del 22% degli importi risultanti dai consuntivi di spesa giurati. Tali liquidazioni non sono contestate dalle parti.
La questione residua riguarda la domanda risarcitoria avanzata dai proprietari, circoscritta in udienza alla liquidazione degli interessi compensativi da calcolarsi sui contributi riconosciuti. Il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’ingiustizia del danno da ritardo e della sua riconducibilità alla condotta rimproverabile dell’amministrazione, che ha protratto la propria inerzia sino all’esecuzione delle ordinanze di sollecito.
La domanda è pertanto accolta nei soli limiti e termini illustrati in motivazione, in conformità a quanto richiesto in sede di discussione orale, con decorrenza degli interessi al saggio legale dall’adozione dei relativi originari dinieghi.
Quanto al regime delle spese, la specificità delle questioni controverse e l’esito complessivo della lite consentono la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. Il dispositivo richiama la sentenza parziale e ordina l’esecuzione della decisione da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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