Ottemperanza al giudicato e penalità di mora ex art. 114 cod. proc. (TAR Calabria n. 655 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. cod. proc. amm. è esperibile anche per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro. L’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale; in difetto, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di integrale adempimento, assegna un termine e nomina il Commissario ad acta in caso di inerzia. La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche in tale ipotesi, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 e la formulazione della norma come novellata dall’art. 1, comma 781, legge n. 208 del 2015. La penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali, ha carattere sanzionatorio e si cumula agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna.
Il Fatto
Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza del 26 giugno 2014, n. 435, ha condannato un Comune al pagamento, in favore della creditrice, della somma complessiva di € 100.668,30, oltre interessi legali dalla data della sentenza sino all’effettivo soddisfo. La decisione non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria; il titolo esecutivo è stato notificato nel luglio 2020.
Non essendo intervenuto il pagamento, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme dovute e, altresì, la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo. L’amministrazione non si è costituita. In vista della camera di consiglio la ricorrente ha dato atto del pagamento di € 70.000,00, insistendo per l’accoglimento della domanda nella parte residua.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’accertamento del giudicato e dalla sua non esecuzione. L’amministrazione aveva l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria e non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Sulla domanda accessoria, il Collegio ritiene ammissibile la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il percorso argomentativo prende le mosse dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 e dalla novella introdotta dall’art. 1, comma 781, legge n. 208 del 2015, che ha confermato l’estensione dell’istituto.
Non emergendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora viene riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Il Tribunale ne sottolinea il carattere sanzionatorio, che giustifica il cumulo con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. L’importo è dovuto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo, o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario.
Il dispositivo accoglie il ricorso: dichiara l’obbligo dell’amministrazione di provvedere entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, detratto quanto già corrisposto; determina la penalità di mora secondo la misura indicata; nomina Commissario ad acta il Segretario Comunale, con facoltà di delega, per l’ipotesi di inerzia, con compenso a carico dell’amministrazione inadempiente; condanna la stessa al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.852,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.