Danno da ritardo risarcibile solo se domanda proposta entro termine da archiviazione (Cons. Stato n. 6244 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo è soggetta al termine di decadenza di centoventi giorni, che decorre dal venir meno dell’inadempimento. Tale inadempimento cessa con l’adozione del provvedimento che definisce il procedimento, anche quando si tratti di archiviazione dell’istanza. Il risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo pretensivo, sia da ritardo sia da illegittimo esercizio del potere, esige la prova della certa o probabile spettanza del bene della vita. La mancata produzione della documentazione necessaria a rendere istruibile l’istanza esclude il nesso causale tra l’inerzia dell’Amministrazione e il pregiudizio lamentato, perché il procedimento non avrebbe potuto concludersi con il rilascio del titolo.
Il Fatto
La società appellante aveva presentato nel 2007 alla Regione un’istanza di autorizzazione unica per la costruzione di un impianto eolico. Il procedimento rimase a lungo pendente e la società, dopo aver ottenuto in sede giurisdizionale l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, non produsse la documentazione richiesta dall’Amministrazione. Nel 2010 la Regione archiviò l’istanza. La società impugnò il provvedimento dinanzi al TAR Puglia, ma il giudizio si estinse per perenzione.
Nel 2015 la società propose innanzi al Tribunale l’azione risarcitoria per il danno da inerzia procedimentale. Il giudice ordinario declinò la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. La domanda fu riproposta dinanzi al TAR Puglia, che la rigettò. La società ha proposto appello al Cons. Stato, reiterando la domanda di risarcimento e la quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di specificità dei motivi d’appello, ritenendo le critiche compiutamente esposte nella parte in diritto dell’atto. Ha invece accolto l’eccezione di tardività della domanda risarcitoria formulata in primo grado. L’azione mirava al ristoro del pregiudizio derivante dall’inerzia delle Amministrazioni, inerzia cessata con l’archiviazione del 2010.
Poiché il provvedimento è successivo all’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, trova applicazione l’art. 30 cod. proc. amm., che fissa il termine di decadenza di centoventi giorni e ne sposta la decorrenza, per il danno da inosservanza del termine di conclusione del procedimento, finché perdura l’inadempimento. La società, avendo avuto conoscenza della nota di archiviazione e avendola impugnata, avrebbe dovuto agire entro centoventi giorni. La domanda è stata invece proposta solo nel 2015, con conseguente irricevibilità.
Nel merito, il Consiglio ha confermato la sentenza appellata. Secondo l’orientamento consolidato richiamato dalla Sezione, il risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo pretensivo è subordinato alla prova della certa o probabile spettanza del bene della vita. La società non ha offerto alcun principio di prova sull’effettiva autorizzabilità dell’istanza. Militano in senso contrario il parere sfavorevole del Comune, il diniego definitivo del 2014 rimasto inoppugnato e, soprattutto, il dato obiettivo dell’incompletezza del progetto, non essendo mai stato presentato il progetto delle opere di connessione.
Il Collegio ha ribadito che la responsabilità dell’interlocuzione con il gestore della rete ricade sull’operatore economico. Era dunque onere della società attivarsi per ottenere la soluzione di connessione e per elaborare il piano economico-finanziario. La richiesta regionale di documentazione bancaria, prevista dall’art. 4, comma 1, legge regionale n. 31 del 2008, non è stata mai evasa. Ne deriva l’assenza del nesso causale: non è stata l’inerzia delle Amministrazioni a esporre la società alle sopravvenienze normative e fattuali, ma l’oggettiva incompletezza del progetto.
Quanto alla mancata impugnazione dell’archiviazione, la Corte ha precisato che l’oggetto del giudizio è il solo danno da ritardo, non il danno da cattivo uso del potere. Il provvedimento rileva in diversa prospettiva, perché accerta che l’istanza non poteva essere istruita per difetto della documentazione necessaria. L’appello è stato respinto, con condanna della società alle spese del grado.
Nota della Redazione
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