Danno da ritardo e perdita di chance: prova e interesse al bene (Cons. Stato n. 9479 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno da ritardo amministrativo presuppone una responsabilità aquiliana e grava sul danneggiato, ex art. 2697 c.c., la prova di tutti gli elementi costitutivi: danno e suo ammontare, ingiustizia, nesso causale, dolo o colpa dell’amministrazione, nonché la lesione di un interesse legittimo riferito a un bene della vita di spettanza dell’istante. La tutela risarcitoria da ritardo richiede, in particolare, la spettanza del bene della vita, desunta di norma da un provvedimento favorevole. Il risarcimento del danno da perdita di chance esige l’elevata probabilità di conseguire il beneficio perduto e non è configurabile quando il bene sia stato comunque riconosciuto, sia pure in misura diversa da quella richiesta. La domanda di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo non impugnato, ai sensi dell’art. 30, commi 2 e 3, c.p.a., richiede la deduzione di elementi idonei a dimostrarne l’illegittimità, restando la variante urbanistica espressione della potestà pianificatoria sindacabile solo nei ristretti limiti della manifesta illogicità, arbitrarietà ed evidente travisamento dei fatti.

Il Fatto

L’appellante ha acquisito la proprietà di un immobile nel Comune di Castel Maggiore mediante decreto del giudice delegato del fallimento, determinandosi all’acquisto in ragione della possibilità, prevista dall’art. 36.3 del regolamento urbanistico, di realizzare chioschi per la vendita di giornali e generi alimentari. Il Comune gli ha rilasciato il permesso di costruire per un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande e ha approvato la relativa convenzione.

Una nuova interpretazione della medesima disposizione regolamentare ha condotto all’annullamento della delibera di approvazione della convenzione e, successivamente, alla revoca del titolo edilizio da parte dell’Unione Reno Galliera. Decaduto il vincolo urbanistico, l’appellante ha chiesto al Comune di conferire adeguata destinazione urbanistica al terreno. A fronte dell’inerzia ha proposto ricorso avverso il silenzio, accolto dal TAR con l’ordine di concludere il procedimento con provvedimento espresso; poi il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello. Il Comune ha adottato la delibera di modifica del regolamento, approvata con successiva variante. L’appellante ha quindi chiesto il risarcimento del danno patito per il ritardo con cui la variante è stata approvata; il TAR ha respinto la domanda e l’appellante ha impugnato la sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo, secondo cui il TAR avrebbe fondato la reiezione su una presunta inadeguata formulazione della domanda. La sentenza di primo grado ha escluso la prova del danno anche qualificando la pretesa come risarcimento del danno da perdita di chance. Il Collegio ritiene comunque insussistenti i presupposti di entrambe le domande.

Quanto al danno da ritardo, la giurisprudenza consolidata richiamata dal Consiglio di Stato lo configura come responsabilità aquiliana, con conseguente onere probatorio a carico del danneggiato ai sensi dell’art. 2697 c.c.. L’appellante sovrappone alla domanda da ritardo quella da provvedimento illegittimo, senza fornire prova idonea dei danni patiti. Non sussistono nemmeno i presupposti per la perdita di chance: il bene della vita è stato riconosciuto, sia pure non nella misura auspicata, e manca quindi l’incertezza sul risultato che la fattispecie presuppone.

La domanda è infondata anche nel merito probatorio. Una volta approvata la variante, l’appellante ha presentato la richiesta di permesso di costruire solo dopo due anni e non ha mai realizzato l’intervento. La pendenza della controversia sul titolo edilizio non integra un factum principis idoneo a giustificare l’inattività. La successiva richiesta di variante per due immobili residenziali, denegata dal Comune, dimostra anzi l’assenza di interesse all’intervento assentito.

Analoga reiezione riguarda il pregiudizio da mancata commercializzazione del bene a titolo di locazione. Superata l’eccezione sulla pregiudiziale amministrativa, resta la mancata prova del danno: l’appellante non ha mai locato l’immobile neppure quando ne aveva la possibilità, e la revoca del titolo edilizio non è stata specificamente contestata.

Quanto alla dedotta illegittimità della variante, il Collegio ricorda che la domanda risarcitoria da provvedimento illegittimo non impugnato è ammessa dall’art. 30, commi 2 e 3, c.p.a., ma richiede elementi concreti. L’approvazione della variante rientra nella potestà pianificatoria del Comune, sindacabile solo per manifesta illogicità, arbitrarietà ed evidente travisamento dei fatti, nella specie insussistenti. L’appello è respinto e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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