Ricorso collettivo inammissibile per conflitto tra concorrenti e quiz univoco (Cons. Stato n. 9473 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo, proposto con unico atto da una pluralità di soggetti, è ammissibile solo se sussistono congiuntamente l’identità delle situazioni sostanziali e processuali e l’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti. I concorrenti di un medesimo concorso versano per definizione in conflitto di interessi, aspirando ciascuno a una migliore collocazione in graduatoria. La legge di gara può ragionevolmente richiedere un livello minimo di competenza per ogni area, parametrato al conseguimento di un voto non inferiore ai 21/30. Il quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta, per non violare la par condicio desumibile dall’art. 97 Cost.; la correzione automatizzata esclude ogni margine di discrezionalità valutativa.
Il Fatto
Gli appellanti avevano partecipato al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 1052 dipendenti, da inquadrare nella II area, posizione economica F2, quali assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza presso il Ministero della Cultura. Avevano conseguito un punteggio pari o superiore a 21/30, ma non erano stati ammessi alla prova orale perché non avevano raggiunto una o più delle soglie minime previste dall’art. 7 del bando: almeno 16,8 punti per le domande generali, almeno 2,1 per l’inglese e almeno 2,1 per l’informatica.
Impugnavano la graduatoria davanti al TAR Lazio, che respingeva i ricorsi collettivi. Proposti separati appelli, il Ministero resisteva riproponendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo. Le tre cause giungevano in decisione all’udienza del 24 ottobre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato dispone anzitutto la riunione degli appelli, per l’evidente connessione soggettiva e oggettiva: identità della parte appellata, della procedura concorsuale e della graduatoria impugnata.
In via preliminare, i giudici accolgono l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo. Richiamano la regola generale secondo cui lo strumento è ammissibile solo in presenza congiunta di identità delle situazioni sostanziali e processuali e di assenza di conflitto di interessi. Nel caso concreto, pur dinanzi all’identità del concorso e all’analogia dell’esito negativo delle prove, la situazione di ciascun concorrente è distinta: ogni prova è a sé stante, come la relativa valutazione e il punteggio. Soprattutto, i concorrenti sono per definizione in conflitto di interessi tra loro, aspirando ognuno alla vittoria e a una migliore collocazione rispetto a qualsiasi altro.
Nel merito gli appelli sono comunque infondati. Quanto alla richiesta di soglie minime per ogni area, la Corte ritiene che la legge di gara abbia ragionevolmente voluto assicurare una competenza minima per ciascuna materia, coerente alle mansioni e ai connessi interessi pubblici. Il criterio è stato logicamente parametrato al d.P.R. n. 487 del 1994, ovvero al conseguimento di un voto non inferiore ai 21/30: non è irragionevole escludere chi non abbia dimostrato quella competenza.
Quanto al quiz sulla regione occupata dai Sanniti, assume rilievo dirimente il principio per cui ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta, per evitare una valutazione in violazione della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost. La selezione con punteggi predeterminati e correzione automatizzata esclude ogni discrezionalità valutativa. Nel caso di specie l’unica regione interamente coinvolta era quella indicata nella risposta ritenuta corretta, cosicché anche la verifica a posteriori ha esito positivo per l’amministrazione.
Gli appelli sono pertanto respinti, con compensazione delle spese in ragione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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