Buoni pasto nel pubblico impiego: istituzione del servizio è facoltà condizionata alle risorse (Cass. civ. Sez. Lav. n. 5477/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento accessorio del personale degli enti locali, la clausola del CCNL che prevede che gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, attribuire buoni pasto sostitutivi, non attribuisce al dipendente un diritto soggettivo all’istituzione del servizio o alla corresponsione del buono, ma riconosce all’ente una facoltà discrezionale, il cui esercizio è condizionato alla previa verifica della sussistenza delle risorse finanziarie e al confronto sindacale. La mancata istituzione del servizio non integra un inadempimento contrattuale, gravando sul dipendente l’onere di allegare e provare l’avvenuto verificarsi delle condizioni che rendevano l’ente tenuto ad attivare il servizio.
Il Fatto
Un dipendente del Comune di Manduria ha agito in giudizio per ottenere l’equivalente economico di 390 buoni pasto, asseritamente maturati nel periodo febbraio 2007 – 28 febbraio 2012. Il Tribunale di Taranto ha accolto la domanda. La Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha invece accolto l’appello del Comune, rigettando integralmente la domanda. La Corte territoriale ha ritenuto che la contrattazione collettiva (artt. 45 e 46 del CCNL 14 settembre 2000 per il personale del comparto Regioni e autonomie locali) non attribuisse ai dipendenti un diritto soggettivo al pagamento del buono pasto, avendo previsto solo la facoltà dell’ente di istituire, previo confronto sindacale e compatibilmente con le risorse disponibili, il servizio mensa o, in alternativa, di corrispondere il buono sostitutivo. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la facoltatività riguardasse solo le modalità di adempimento e che l’onere di provare l’indisponibilità delle risorse gravasse sul Comune.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha interpretato l’art. 45 del CCNL 14.9.2000, rilevando che il tenore letterale della clausola (“possono istituire”) non attribuisce un diritto soggettivo, ma riconosce una facoltà discrezionale all’ente, il cui esercizio è condizionato dalla compatibilità con le risorse disponibili e dal previo confronto sindacale. La Corte ha sottolineato che il verbo “possono” si collega sia all’istituzione del servizio che all’attribuzione del buono pasto sostitutivo, escludendo che l’ente sia obbligato a garantire una delle due prestazioni in ogni caso.
La Corte ha richiamato la differenza con la disciplina previgente (d.P.R. n. 347/1983), che conteneva un impegno espresso dell’ente, e ha osservato che, se la contrattazione collettiva avesse voluto assicurare un diritto assoluto al dipendente, la disposizione sarebbe stata formulata diversamente. La previsione di compatibilità con le risorse finanziarie si giustifica proprio in ragione del carattere non assoluto, bensì condizionato, dell’obbligazione. La Corte ha confermato l’interpretazione già espressa per l’analoga disciplina del comparto sanità, secondo cui la formula adottata non costituisce direttamente un diritto a favore dei dipendenti, rimettendo la determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili. Una volta escluso il diritto soggettivo e la correlata obbligazione dell’ente, la questione relativa all’onere di prova delle disponibilità finanziarie è divenuta irrilevante, essendo incontestato che le condizioni richieste dalla disciplina contrattuale si erano realizzate solo a partire dal marzo 2012.
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