Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1971 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato quando il provvedimento giurisdizionale sia stato notificato in forma esecutiva e sia decorso inutilmente il termine di art. 14 legge n. 669/1996. L’onere di provare l’esecuzione grava sull’amministrazione, non sul creditore. Sussistendo i requisiti dell’art. 112 cod. proc. amm. e seguenti, il giudice ordina all’ente di adottare gli atti necessari all’esecuzione entro un termine e nomina contestualmente il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Non sono dovute alla parte le spese e i diritti per attività esecutive civilistiche o per atti di precetto, estranei alla rituale proposizione del gravame.
Il Fatto
Il Tribunale di Modica aveva ingiunto a un Comune il pagamento di oltre € 835.243,79 in favore di una società creditrice. L’opposizione dell’ente veniva rigettata dal Tribunale di Ragusa, che condannava l’amministrazione alle spese del giudizio di opposizione. L’appello proposto dal Comune era dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello, con ulteriore condanna alle spese di secondo grado.
La società ha quindi adito il TAR in via di ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme portate dai titoli e delle spese processuali liquidate. Il Comune, benché ritualmente notificato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto il presupposto dell’azione: la rituale notificazione in forma esecutiva all’amministrazione sia del decreto ingiuntivo, sia della sentenza di opposizione, sia dell’ordinanza d’appello. Rileva che dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 legge n. 669/1996, senza che l’ente abbia corrisposto alcunché.
Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere probatorio: l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. L’assenza di costituzione e di qualsiasi allegazione conferma l’inadempimento. Ne consegue la sussistenza di tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 cod. proc. amm. e seguenti.
In applicazione dell’art. 114 cod. proc. amm., il Tribunale ordina all’ente di adottare gli atti necessari all’esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione di parte, se anteriore. Il Collegio precisa che non spettano alla ricorrente spese e diritti per attività di esecuzione in forme civilistiche o per atti di precetto, trattandosi di attività non necessarie alla rituale proposizione del ricorso.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza viene nominato fin d’ora il commissario ad acta, individuato nel dirigente del Dipartimento delle autonomie locali dell’Assessorato regionale competente, con facoltà di delega a funzionario dotato delle necessarie competenze professionali. Il commissario provvede entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’ente. Il suo compenso, da liquidarsi ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e da porsi a carico dell’amministrazione inadempiente, dovrà essere richiesto unitamente al deposito della relazione conclusiva.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in € 3.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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