Daspo e condotta minacciosa del dirigente sportivo: legittimo il divieto (TAR Liguria n. 567 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive adottato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) e b), legge n. 401/1989 nei confronti di chi, in occasione di una manifestazione sportiva, tenga una condotta minacciosa e intimidatoria idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico. La valutazione del Questore integra un potere ampiamente discrezionale, sindacabile nei limiti della manifesta illogicità e del difetto di istruttoria. Ai fini della congruità della durata, rilevano la gravità dei fatti e la carica dirigenziale rivestita nell’ambito di una società sportiva, da cui discendono doveri di autocontrollo ed esemplarità. L’assenza di precedenti penali e di pregressi Daspo non impedisce l’irrogazione della misura, ma orienta la sua modulazione verso il minimo edittale.

Il Fatto

Il ricorrente, direttore sportivo di una società calcistica, aveva assistito a un incontro presso uno stadio. Al termine della partita si verificava una colluttazione tra alcuni soggetti, compresi appartenenti alle forze dell’ordine e dirigenti della squadra avversaria. Il ricorrente, ripreso in un filmato prodotto in giudizio, dopo l’episodio pronunciava plurime frasi di sfida e minaccia verso i tifosi avversari e riferiva di avere percosso uno dei partecipanti allo scontro.

Il Questore di Imperia adottava un Daspo con efficacia biennale dalla notifica. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Liguria, deducendo violazione dell’art. 6 legge n. 401/1989, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e insufficiente determinazione dei luoghi interdetti rispetto all’art. 16 Cost.. Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare; il Cons. Stato, con ordinanza ex art. 55, comma 10, c.p.a., riteneva necessaria la verifica in sede di cognizione piena e disponeva la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricognizione del quadro normativo. L’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989 consente l’irrogazione del Daspo a chi, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, abbia incitato, inneggiato o indotto alla violenza (lett. a) oppure abbia tenuto una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico (lett. b).

La prima censura è infondata. Dal filmato emerge che il ricorrente, riferendosi a uno dei partecipanti alla colluttazione appartenente alle forze dell’ordine, ha affermato di averlo percosso. L’atto impugnato ha quindi correttamente valorizzato tale condotta, confermata dalla denuncia del soggetto leso. Sotto distinto profilo, il Tribunale ritiene innegabile che il ricorrente abbia tenuto un comportamento palesemente minaccioso e finalizzato a intimidire i tifosi avversari, con frasi che, data la tensione del momento, ben avrebbero potuto accendere gli animi di alcuni facinorosi, generando ulteriori risse.

Anche il secondo motivo è respinto. L’istruttoria risulta completa, avendo la Questura tratto dal filmato entrambi i presupposti dell’atto. La motivazione ha correttamente ricondotto i fatti alle fattispecie normative. Quanto alla proporzionalità della durata biennale, il Collegio ne rileva la congruità: la misura risulta più prossima al minimo edittale di un anno che al massimo di cinque. La ponderazione ha tenuto conto della gravità delle condotte e dei doveri comportamentali discendenti dall’incarico dirigenziale, che devono costituire parametro virtuoso per i tifosi. L’assenza di precedenti è stata considerata, ma non impone una durata inferiore.

Il terzo motivo è parimenti infondato. Il divieto risulta circoscritto ai soli luoghi ove si svolgono le manifestazioni calcistiche, ossia gli impianti deputati, e non le zone limitrofe, salvo che per un impianto specificamente individuato, ove l’interdizione è estesa alle vie espressamente indicate. La portata del divieto è dunque determinata in modo idoneo, senza vulnerare la libertà di circolazione ex art. 16 Cost.

Il ricorso è conclusivamente respinto. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell’assenza di precedenti a carico del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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