DASPO: durata massima da motivare in concreto, obbligo di riesame del Questore (TAR Lombardia n. 182 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il DASPO, per la sua funzione preventiva e per l’esigenza di garantire l’ordine pubblico in occasione delle manifestazioni sportive calendarizzate, non deve di regola essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento; la sua omissione è comunque irrilevante ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990 quando il contenuto dell’atto non sarebbe potuto essere diverso. La misura è connotata da ampia discrezionalità amministrativa, ma il divieto va interpretato con ragionevolezza e limitato alle manifestazioni conoscibili e percepibili come tali, senza impedire l’attraversamento delle aree interdette per il tempo strettamente necessario. L’irrogazione del divieto nella durata massima di cinque anni esige una motivazione adeguata e una prognosi concreta sui rischi per la sicurezza: è sproporzionata quando la condotta effettivamente accertata non integra tutti gli episodi contestati, con conseguente annullamento parziale e obbligo di riesame dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il Questore di Brescia ha emesso nei confronti del ricorrente un divieto quinquennale di accesso a tutti i luoghi, stadi e impianti sportivi ove si svolgono manifestazioni di calcio, pallacanestro, pallavolo, rugby e pallanuoto, comprensivo dei tempi di afflusso e deflusso. La misura si fonda su fatti avvenuti il 1° giugno 2023 nello stadio cittadino in occasione di un incontro di calcio: secondo il provvedimento, il ricorrente, travisato con una sciarpa, avrebbe scavalcato la balaustra dividendo la curva dal campo, avrebbe invaso il terreno di gioco insieme ad altri ultras e avrebbe provocato l’interruzione della partita. Il provvedimento ha comportato anche il ritiro cautelare di armi e munizioni e del libretto di porto d’armi.
Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Lombardia, deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la non riconducibilità della propria condotta alle fattispecie contestate, l’eccesso di potere per difetto di motivazione sulla proporzionalità e la genericità del divieto, chiedendo in subordine la riduzione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. Il DASPO non richiede di regola l’avviso di avvio del procedimento, per le esigenze di celerità connaturate alla sua natura preventiva e alla necessità di evitare ulteriori turbative in occasione delle manifestazioni calendarizzate. Richiamando il Cons. Stato, Sez. III, n. 9144 del 2022, il Tribunale osserva che l’omissione dell’avviso non determina comunque l’annullamento ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990, avendo l’Amministrazione adeguatamente giustificato la sanzione nel corso del giudizio.
Quanto alla contestazione della condotta, il Collegio richiama il principio per cui, in materia, sono sufficienti i rilievi e i riscontri dell’autorità di pubblica sicurezza (Cons. Stato, Sez. III, n. 317 del 2021). Il raffronto tra i filmati e la documentazione fotografica consente di individuare il ricorrente con certezza: la montatura bianca degli occhiali ne permette il riconoscimento anche quando copre il volto con la sciarpa. I video lo collocano oltre le transenne, nell’area interdetta e in prossimità di una scaletta, per diversi minuti. La condotta integra quindi il superamento indebito di una recinzione dell’impianto.
Il Collegio esamina poi il profilo della portata del divieto. Ribadisce che il DASPO ha funzione preventiva e non sanzionatoria e implica ampia discrezionalità, secondo un equo bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato (Cons. Stato, Sez. III, n. 4141 del 2024; id., n. 7487 del 2023). Il divieto va letto con ragionevolezza: riguarda le manifestazioni conoscibili e percepibili, non impedisce l’attraversamento necessario delle aree interdette e consente di chiedere deroghe o modifiche.
La censura coglie invece nel segno quanto alla durata. Il divieto può essere irrogato anche in presenza di un mero pericolo di lesione dell’ordine pubblico (Cons. Stato, Sez. III, n. 866 del 2019), ma la documentazione conferma che il ricorrente, pur avendo indebitamente occupato la zona interdetta, non ha invaso il terreno di gioco, non si è scontrato con la polizia e non ha lanciato oggetti. Su tali presupposti, il quinquennio si rivela sproporzionato e non adeguatamente motivato.
Il provvedimento è pertanto annullato in parte qua e l’Amministrazione deve rideterminarsi entro trenta giorni, svolgendo una nuova prognosi sui rischi per la sicurezza e tenendo conto della limitata rilevanza del comportamento accertato. Le spese sono compensate per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.