Il divieto di accesso agli stadi richiede elevata attendibilità della condotta (TAR Calabria n. 1784 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive è misura di prevenzione fondata su una fattispecie di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico. La sua motivazione si ispira alla logica del più probabile che non e non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma esige una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale probabilistico improntato a elevata attendibilità dell’ascrivibilità della condotta al destinatario. Ove la ricostruzione amministrativa non superi tale soglia e l’identificazione del soggetto risulti smentita dagli atti, il provvedimento è illegittimo per eccesso di potere e va annullato.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore di Cosenza gli ha imposto, per quattro anni, il divieto di accedere su tutto il territorio nazionale ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche della F.I.G.C., comprese amichevoli e partite della nazionale.
Secondo l’annotazione di un funzionario di Polizia, in occasione di un incontro di calcio il ricorrente, alla guida di un mini van, avrebbe fermato arbitrariamente la marcia in prossimità del centro sportivo per consentire agli occupanti di scendere e scontrarsi con le forze dell’ordine, e poi nuovamente in prossimità di uno svincolo, agevolando i gravi scontri tra tifosi. Identificato dalla D.I.G.O.S. e dalla Squadra Mobile, era stato tratto in arresto in flagranza differita per reati in materia di violenza sportiva. Il ricorrente deduce eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e violazione della legge n. 401/1989. L’amministrazione resiste. In sede cautelare la richiesta di tutela è accolta con ordinanza non impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale individua la questione nel rapporto tra natura della misura e livello di prova richiesto. Il d.a.spo., essendo incentrato su una fattispecie di pericolo, si fonda sulla logica del più probabile che non. Non è quindi necessaria, come nelle misure di prevenzione antimafia, la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una dimostrazione basata su elementi gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità.
Calando tale criterio nel caso concreto, il Collegio rileva che la ricostruzione dell’amministrazione non trova riscontro negli atti. Le immagini acquisite e il raffronto con le fotografie del ricorrente escludono che questi fosse alla guida del primo mini van: il braccio sinistro del conducente, visibile all’ingresso del centro sportivo, è ictu oculi privo di tatuaggi, diversamente da quello dell’esponente.
Dall’esame dei fotogrammi emerge però che il ricorrente risulta, sempre ictu oculi, alla guida del secondo mini van, veicolo che al pari dell’altro aveva agevolato gli scontri. Il Tribunale non si ferma a questa constatazione favorevole all’amministrazione: essa non è risolutiva.
L’annotazione di polizia e le relative immagini dimostrano, infatti, che al termine dell’incontro e in prossimità dello svincolo, alla guida del medesimo secondo veicolo, non vi era il ricorrente ma altra persona. La condotta contestata non è dunque a lui ascrivibile nel momento e nel luogo in cui si sarebbe realizzata.
Ne deriva il venir meno della prognosi di elevata attendibilità necessaria per adottare la misura. Il ricorso è pertanto fondato, con annullamento del provvedimento e assorbimento delle residue censure. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori, con distrazione al difensore.
Nota della Redazione
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