Individuazione dei valichi montani e sindacato sul merito tecnico (TAR Lombardia n. 363 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’individuazione della posizione del valico montano interessato dalle rotte di migrazione dell’avifauna, da cui deriva il divieto di caccia nel raggio di mille metri ai sensi dell’art. 21, comma 3, legge n. 157/1992, costituisce questione di natura tecnica. Il giudice amministrativo, in presenza di un accertamento affidato a un organismo pubblico munito della necessaria competenza ambientale e non contestato dalle parti nel contraddittorio, può porlo a fondamento della decisione. La deliberazione consiliare che collochi il valico in posizione difforme dalla proposta della Giunta e dall’accertamento tecnico è annullata nei limiti di tale difformità.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare dell’autorizzazione per la caccia in un appostamento fisso situato su un fondo rustico di sua proprietà, nel Comune di Capovalle. Con la deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia n. XII/53 del 27.7.2023, adottata in ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 852 del 5.4.2023, è stato individuato, tra gli altri, il c.d. valico di Capovalle, posto a meno di 1.000 metri dall’appostamento del ricorrente.

Il ricorrente ha impugnato la delibera nella parte relativa a quel valico, ritenendone errata la collocazione. Il Consiglio regionale e il Comune di Capovalle si sono costituiti resistendo. Nel corso del giudizio è sopravvenuta la sentenza di ottemperanza del TAR Milano n. 482/2024, che ha dichiarato nulla la delibera per elusione del giudicato, e la successiva individuazione dei valichi compiuta dall’ISPRA quale commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse. Poiché la declaratoria di nullità della delibera impugnata è ancora sub iudice in appello, non è definitivamente venuto meno l’interesse del ricorrente all’annullamento. Il ricorso va quindi esaminato nel merito.

Il primo motivo, di incompetenza del Consiglio regionale, è infondato. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’intero art. 43, comma 3, l.r. n. 26/1993 non fa venir meno la competenza consiliare, che discende dall’art. 14, comma 2, lett. h, dello statuto regionale in materia di pianificazione faunistico-venatoria. I valichi costituiscono componente dei piani faunistico-venatori. La perdurante competenza è stata ravvisata anche dal TAR Milano nella sentenza n. 852/2023 e confermata dalla l.r. n. 4/2023, che ha introdotto il comma 2 bis dell’art. 43.

I motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono esaminati congiuntamente e sono fondati. È pacifico che nel Comune di Capovalle vi sia un valico, ma è controversa la sua collocazione. Si tratta di questione tecnica, che avrebbe richiesto una verificazione demandata a un organismo pubblico competente in materia di rotte migratorie.

Tale indagine è già stata compiuta dall’ISPRA con la relazione del 18.10.2024, prodotta dal ricorrente. Il Collegio ne fa proprie le conclusioni, limitatamente alla posizione del valico di Capovalle, in considerazione della qualificazione dell’ente e delle professionalità coinvolte. La relazione non è richiamata quale atto di commissario ad acta rispetto a questo giudizio, ma quale accertamento tecnico entrato mediante produzione documentale. Nessuna parte ha contestato il contenuto sul punto: il Comune non ha replicato e il Consiglio regionale ha anzi sostenuto la coincidenza dei criteri.

La relazione ha collocato il valico a coordinate assai prossime a quelle proposte dalla Giunta regionale, mentre la delibera impugnata lo aveva individuato molto più a oriente. Sono quindi sostanzialmente corrette le censure sull’errato posizionamento. Il ricorso è accolto e la delibera annullata nella parte relativa al valico di Capovalle, con obbligo per il Consiglio regionale di rideterminarne la posizione in conformità alla relazione ISPRA. Le spese sono poste in solido a carico dei soccombenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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