Ordinanza sindacale di chiusura oraria: carenza di istruttoria e sproporzione (TAR Emilia-Romagna n. 465 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 5, secondo periodo, del T.U.E.L., come integrato dal decreto-legge n. 14 del 2017, convertito dalla legge n. 48 del 2017, possono limitare l’orario di somministrazione per fronteggiare le criticità della cd. movida, ma non prescindono da un’istruttoria completa e da un adeguato obbligo motivazionale. La misura che anticipi la chiusura di un singolo esercizio deve essere sorretta dalla prova che i problemi di quiete, transito e igiene insorgano già nell’orario anticipato. In difetto, la limitazione assume connotati sanzionatori e risulta sproporzionata. Le argomentazioni integrative offerte dall’Amministrazione solo in giudizio non valgono a colmare la carenza di motivazione dell’atto impugnato.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un esercizio commerciale in una via del centro storico di Bologna interessata da un fenomeno diffuso di aggregazione notturna. Con ordinanza del Sindaco, adottata in forza dell’art. 50 del T.U.E.L. e della disciplina comunale sull’orario degli esercizi pubblici, l’attività è stata chiusa dalle ore 20:00 alle ore 6:00 del giorno successivo, fino al 15 aprile 2024, per contrastare il disturbo alla quiete e il pericolo generato dalla calca degli avventori.

La società ha impugnato l’atto deducendo violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, falsa applicazione dell’art. 50 del T.U.E.L. per assenza dei presupposti eccezionali e di urgenza, carenza di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per essere scaduto il termine di efficacia dell’ordinanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude l’improcedibilità. L’interesse a evitare in futuro provvedimenti analoghi non basta, perché l’unica forma di interesse che consente la prosecuzione del giudizio, dopo l’inutilità dell’annullamento, è quella che sorregge l’azione risarcitoria, in linea con l’art. 34, comma 3, c.p.a. e con il precedente Cons. Stato n. 3086/2021. Nel caso concreto, però, la ricorrente ha allegato il pregiudizio all’attività economica, prodotto dall’ordinanza rimasta efficace fino alla sospensione cautelare. L’interesse all’accertamento resta quindi apprezzabile.

Sul merito, i presupposti di contingibilità e urgenza vengono individuati secondo il tradizionale indirizzo richiamato da Cons. Stato n. 4474/2020. Il Tribunale ritiene non rilevante che la situazione emergenziale si protragga nel tempo: la reiterazione dei comportamenti lesivi della quiete pubblica costituisce anzi il presupposto dell’intervento. La speciale urgenza richiesta dal secondo periodo del comma 5 dell’art. 50 del T.U.E.L. ha connotazione autonoma, legata alla difficile compatibilizzazione tra esigenze del commercio e tutela della tranquillità e del riposo dei residenti. La prima censura è respinta.

È invece fondato il profilo della carenza di istruttoria. Il Comune avrebbe dovuto accertare modalità e tempistiche delle criticità, individuare i locali responsabili e le fasce orarie del disagio, valutare le misure di contenimento adottate dagli esercizi e verificare le violazioni dell’art. 190 cod. strada da parte degli avventori. I controlli della polizia locale si sono svolti tutti intorno o dopo l’orario di chiusura dell’una di notte: manca la prova che i problemi insorgano già dalle ore 20.

La motivazione è lacunosa anche sull’imputazione della responsabilità. Il Comune ha riferito in giudizio che il locale è tra i pochi ad aver violato l’ordinanza di chiusura tra l’una e le cinque del mattino, ma tale chiarimento è un’integrazione postuma che non sana il difetto dell’atto. La misura appare così più sanzionatoria che strumento di tutela della quiete e, colpendo solo alcuni esercizi, risulta sproporzionata. Il ricorso è accolto nei limiti della motivazione, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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