Daspo senza condanna penale basta il più probabile che non (TAR Emilia-Romagna n. 156 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6, comma 1, legge n. 401/1989 costituisce misura di prevenzione atipica, connotata da ampia discrezionalità amministrativa. La pericolosità del destinatario si desume dalle circostanze di tempo e di luogo, dalla condotta tenuta e da altri elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, valutati secondo la logica del più probabile che non. Non è richiesta la certezza della lesione del bene giuridico oltre ogni ragionevole dubbio, né una condanna penale. L’assoluzione in sede penale non determina pertanto, in via automatica, l’illegittimità del provvedimento questorile. La condotta può ritenersi posta a causa di manifestazioni sportive anche quando non si colloca in occasione di una singola competizione.
Il Fatto
Con ricorso depositato il 22 aprile 2021 il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Ferrara gli ha disposto, per cinque anni, il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, in particolare agli incontri della squadra locale, nonché ai luoghi di transito e sosta dei tifosi, con obbligo di comparizione presso la Questura nelle giornate di gara. L’interessato era già stato destinatario di un Daspo nel 2016.
Alla base della misura l’Amministrazione ha posto l’affissione, nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2020, di uno striscione offensivo lungo il guardrail prospiciente il centro sportivo della squadra, accanto al quale era stata collocata una testa di maiale mozzata. La polizia risaliva agli autori, appartenenti alla frangia ultras, tramite l’analisi delle utenze telefoniche agganciate alle celle dell’area; tra questi il ricorrente, deferito per minaccia aggravata. Il ricorrente ha dedotto il travisamento dei fatti, l’insufficienza dell’indizio costituito dal solo collegamento cellulare e la mancanza del nesso con la manifestazione sportiva, richiamando la mancata convalida dell’obbligo di firma da parte del GIP. Sopravvenuta assoluzione penale, ha evidenziato la mancata partecipazione alla chat del gruppo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, che consente al Questore di disporre il divieto nei confronti di chi risulti denunciato per aver preso parte attiva a episodi di violenza o li abbia incitati, e di chi, sulla base di elementi di fatto, abbia tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica.
Sul piano qualificatorio, il TAR ribadisce che il Daspo è misura di prevenzione atipica, nella quale la valutazione di inaffidabilità del soggetto deriva da un equo bilanciamento tra interesse pubblico all’ordine e libertà di accesso agli stadi, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato, sez. III, n. 7487/2023. Sul piano probatorio la fattispecie appartiene al diritto amministrativo della prevenzione, con anticipazione della soglia di tutela alle situazioni di pericolo concreto e applicazione della regola del più probabile che non, come già affermato dal Consiglio di Stato, sez. III, n. 866/2019.
Quanto alla riconducibilità causale, la Corte richiama la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, Seražin c. Croazia, 8 novembre 2018: l’applicabilità della misura prescinde da una condanna penale, sia per la finalità preventiva, sia per la mancanza di afflittività. Per l’identificazione dei responsabili sono sufficienti i rilievi e i riscontri dell’autorità di pubblica sicurezza, a prescindere da accertamenti più approfonditi (Consiglio di Stato, sez. III, n. 317/2021).
Nel merito, il Collegio esclude che i fatti possano essere derubricati a semplice critica o ad atto goliardico: la testa di suino accanto allo striscione integra un chiaro messaggio intimidatorio, idoneo a incutere paura alla società e ai giocatori, e configura la condotta di cui alla lett. b) della norma. La partecipazione del ricorrente è sufficientemente provata dalla presenza della sua utenza nell’area interessata nella notte dell’azione. L’assoluzione penale, fondata sull’insufficienza della sola presenza e della mera partecipazione alla chat, non determina in via automatica l’illegittimità del provvedimento, stante la diversa finalità preventiva e la regola probabilistica.
Respinto anche il secondo motivo, il Collegio ritiene che la condotta, pur non posta in occasione di una manifestazione sportiva, sia stata realizzata a causa delle competizioni della squadra, considerate insoddisfacenti dagli ultras. Il ricorso è pertanto infondato e respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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